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60.2015.164 • TRAP TI 60.2015.164 Generato dall'IA

Former Criminal Defendant's Right to Inspect Case Evidence After Dismissal

Numero d'incarto 60.2015.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, who was the accused party in a criminal proceeding for simple assault and threats that was ultimately dismissed due to a settlement and withdrawal of the complaint, requested copies of specific SMS messages previously submitted as evidence during a confrontation. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of case documents, especially when the material is needed to defend their interests against the other party involved.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Criminal Defendant's Right to Inspect Case Evidence After Dismissal: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of case documents, especially when the material is needed to defend their interests against the other party involved.

Parole chiave

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denuncia penale diritto di controllo sequestro di mezzi di prova diritti della difesa controinterrogatorio del ministero pubblico confronto Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis for granting the request to inspect and copy documents from the concluded criminal proceedings.

art. 62 cpv. 4 LOG

It was cited in the preamble to the decision as the applicable rule for the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.164 · Lugano 19 giugno 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17.04./12.05.2015 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere della documentazione inerente a un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che la concerne personalmente;

premesso che la richiesta datata 17.04.2015 è giunta al

Ministero pubblico il 20.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte

l’11/12.05.2015, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________ il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di fatto e minaccia, sfociato nel decreto di abbandono __________ ("*Abbandono del procedimento senza ulteriori formalità con motivazione sommaria*") per recesso di querela, avendo le parti trovato un accordo (cfr., nel dettaglio, verbale di confronto __________, AI 11 – inc. MP __________) [ABB __________];

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede copia degli sms "*(…) in formato cartaceo che in data __________, ho consegnato al vostro ufficio, (…) come prove della continua persecuzione da parte della Sig __________ alla mia persona. (…)*" (istanza 17.04./12.05.2015, doc. CRP 1.a);

che a sostegno della sua richiesta afferma di aver ricevuto da parte del suo patrocinatore tutti gli atti riguardanti il procedimento penale in questione, eccetto la suindicata documentazione, adducendo parimenti che l’accusatrice privata l’avrebbe nuovamente messa in cattiva luce e di volere essere in possesso dell’intera documentazione per poter intraprendere eventuali passi nei suoi confronti;

che, come esposto in entrata, il magistrato inquirente ha preavvisato favorevolmente la richiesta, precisando parimenti che l’istanza si limita agli allegati del verbale di confronto __________;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della documentazione richiesta, poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe della documentazione mancante per tutelare i suoi interessi nei confronti di PI 2;

che di conseguenza i doc. 2, doc. 3, doc. 4 e doc. 5 allegati al verbale di confronto __________ (AI 11 – inc. MP __________) – documenti che sono stati consegnati dalla qui istante al Ministero pubblico durante l’interrogatorio di confronto tenutosi il __________ e che contengono diversi messaggi – vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera