Petitioner's Right to Copy of Final Accusation Decree for Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted by a final accusation decree for theft offenses, petitioned the Appellate Court's Criminal Appeals Division for a copy of that decree, citing its necessity due to an enforcement order issued against them. The Court reasoned that under the relevant statute, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting case files and obtaining copies, especially when, as here, the requested document is the basis for an enforcement procedure against the petitioner, thus leading the Court to grant the request and transmit a copy of the decree without imposing court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 cifra, Art. 172ter CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Petitioner's Right to Copy of Final Accusation Decree for Enforcement Proceedings: The Court reasoned that under the relevant statute, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting case files and obtaining copies, especially when, as here, the requested document is the basis for an enforcement procedure against the petitioner, thus leading the Court to grant the request and transmit a copy of the decree without imposing court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for granting the request to obtain copies of the records.
This provision was cited in the final ruling preamble along with other applicable norms.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.140 · Lugano 2 giugno 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.04.2015 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia del decreto di accusa (passato in giudicato) emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 8.04.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 9.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico avv. Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
16/17.04.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dei fatti accaduti il 23.08.2014, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale, tra l’altro, a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.09.2014 mediante il
quale il procuratore pubblico Chiara Borelli l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di furto (ripetuto) giusta l’art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità giusta l’art. 172ter CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto in relazione al quale sarebbe stato spiccato un precetto esecutivo nei suoi confronti (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 29.09.2014 (DA __________), passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del citato decreto, poiché in base al medesimo è stata aperta una procedura esecutiva a suo carico;
che di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera