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60.2015.105 • TRAP TI 60.2015.105 Generato dall'IA

Access to Criminal Sentencing Documents for Naturalization

Numero d'incarto 60.2015.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously convicted in a final judgment for assault, requested a copy of that sentencing document, stating it was necessary for a pending naturalization procedure, which the initial court forwarded to the appellate criminal appeals court. The court granted the request because, pursuant to the law governing judicial organization, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in accessing their own case records, an interest that, in this instance, was further supported by the stated need for the document in a personal administrative proceeding, thus leading to the approval of the application and the provision of the requested copy without court fees.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Criminal Sentencing Documents for Naturalization: The court granted the request because, pursuant to the law governing judicial organization, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in accessing their own case records, an interest that, in this instance, was further supported by the stated need for the document in a personal administrative proceeding, thus leading to the approval of the application and the provision of the requested copy without court fees.

Parole chiave

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casellario giudiziale accesso ai documenti procedura d'approvazione svincolo della cittadinanza diritto processuale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the main ground for granting the request to transmit the court decision.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the decision to rule on the admissibility of the request.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.105 · Lugano 24 marzo 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.03.2015 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza emanata a suo carico (passata in giudicato);

premesso che la richiesta datata 17.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 18.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, unitamente alla sentenza __________ (copia conforme all’originale, inc. TPC __________), senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il __________ l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha emanato una sentenza di condanna, tra l’altro, a carico di IS 1 – detenuto dall’11.03.2008 al 2.04.2008 – in cui lo ha ritenuto coautore colpevole di aggressione in relazione ai fatti accaduti a __________, l’__________, lo ha prosciolto dall’imputazione di omissione di soccorso, e lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di sedici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni (inc. TPC __________);

che la summenzionata sentenza è passata in giudicato il __________;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, della citata sentenza;

che a sostegno della sua domanda egli precisa di necessitarne una copia nell’ambito della procedura di naturalizzazione, essendo stata richiesta dal Servizio naturalizzazione (doc. CRP 1.a);

che, come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni in merito;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), passata in giudicato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita copia della sentenza in questione nell’ambito della procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente (cfr., al proposito, copia scritto 7.03.2014 annessa all’istanza 17/18.03.2015, doc. CRP 1.a);

che di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera