Former Criminal Defendant Access to Archived Case Files for Work Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, having been a party in a concluded and archived criminal proceeding for theft and trespassing, sought authorization to inspect and copy the case files, citing the need for documentation to support an application for a work permit. The court granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the case files, which in this instance outweighed any privacy rights of others involved, and therefore authorized the inspection and copying of the relevant documents, waiving court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Criminal Defendant Access to Archived Case Files for Work Permit: The court granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the case files, which in this instance outweighed any privacy rights of others involved, and therefore authorized the inspection and copying of the relevant documents, waiving court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for granting the request to view and copy the case files.
This provision was cited in the decision-making section (under 'visto') before pronouncing the orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.10 · Lugano 12 febbraio 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/13.01.2015 presentata da
RE 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 9.01.2015 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/13.01.2013 senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ nei confronti, tra
l’altro, di RE 1 per le ipotesi di reato di furto e violazione di domicilio in relazione ai fatti accaduti a __________ nel
periodo compreso tra il 7.10.2013 e il 9.10.2013, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.10.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Marisa Alfier ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in carcerazione preventiva dal 9.10.2013 all’11.10.2013, siccome ritenuto colpevole di furto (ripetuto), violazione di domicilio, infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – RE 1 chiede di poter visionare il summenzionato incarto penale con la facoltà di estrarne delle copie, per la richiesta di un permesso di lavoro G (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato particolari osservazioni in merito;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della summenzionata documentazione nell’ambito di una richiesta di ottenimento di un permesso di lavoro;
che di conseguenza RE 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte l’incarto DA __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera