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60.2014.98 • TRAP TI 60.2014.98 Generato dall'IA

Former Criminal Defendant Access to Closed Case File for Insurance Claim

Numero d'incarto 60.2014.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted in a finalized criminal proceeding for simple assault and insult, requested access to the records of that closed case file because the private complainant's accident insurance company was making a substantial compensation claim against the individual, purportedly related to medical expenses. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to possess a legitimate legal interest in inspecting the case file for purposes such as evaluating civil claims arising from the matter, and thus authorized the individual to examine and copy the case records held by the Public Prosecutor's office.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese; Former Criminal Defendant Access to Closed Case File for Insurance Claim: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to possess a legitimate legal interest in inspecting the case file for purposes such as evaluating civil claims arising from the matter, and thus authorized the individual to examine and copy the case records held by the Public Prosecutor's office.

Parole chiave

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atti penali assicurazione di protezione giuridica assicurazione pubblica consultazione degli atti termine di prescrizione vittima Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 62 cpv. 4 LOG
The application was granted based on this article, which allows the inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings if a legitimate legal interest is demonstrated.
ogni altra norma applicabile
Cited generally alongside Art. 62 cpv. 4 LOG in the final orders.
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese
The court waived the collection of court fees and expenses in the final order (implied in order 2, consistent with the reasoning).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

The application was granted based on this article, which allows the inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings if a legitimate legal interest is demonstrated.

ogni altra norma applicabile

Cited generally alongside Art. 62 cpv. 4 LOG in the final orders.

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese

The court waived the collection of court fees and expenses in the final order (implied in order 2, consistent with the reasoning).

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.98 · Lugano 17 marzo 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/6.03.2014 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 26.02.2014, spedita il 1°.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 3.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/6.03.2014, osservando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 20.08.2012 sporta da PI 2 nei confronti di ignoti in relazione ai fatti accaduti a __________ il 21.02.2012, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria e minaccia (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e di ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quindici aliquote da CHF 80.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 400.-- erogata dal Ministero pubblico il 15.04.2013), alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);

che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali riguardanti il summenzionato procedimento penale;

che a sostegno della sua richiesta precisa che l’assicurazione infortuni di PI 2 ha fatto valere nei suoi confronti una pretesa, a suo giudizio spropositata in particolare con riferimento alle cure mediche, a titolo di risarcimento dei danni in relazione a quanto accaduto quel giorno e che per questi motivi vorrebbe controllare i verbali del procedimento penale;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel

procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il qui

istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del summenzionato incarto penale, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli potrebbe aver bisogno di tale documentazione per valutare la pretesa fatta valere nei suoi confronti da parte dell’assicurazione infortuni dell’accusatore privato;

che di conseguenza questa Corte autorizza IS

1 ad esaminare presso il Ministero pubblico di __________ tutti gli atti istruttori dell’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni;

che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera