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60.2014.7 • TRAP TI 60.2014.7 Generato dall'IA

Access to Criminal Files for Civil Defense

Numero d'incarto 60.2014.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, previously convicted in a finalized criminal proceeding for simple assault which resulted in a criminal accusation decree, sought authorization to examine the related case files to defend against a civil indemnity claim subsequently filed against them by the former private accuser. The court granted the request, reasoning that under the applicable law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files, especially when such access is necessary for responding to related civil claims arising from the same facts.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Criminal Files for Civil Defense: The court granted the request, reasoning that under the applicable law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the files, especially when such access is necessary for responding to related civil claims arising from the same facts.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti procedura civile violazione del diritto d'autore principio di pubblicità diritti della difesa Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the basis for accepting the request to examine the files because the applicant had a legitimate legal interest as a former party to the concluded criminal proceeding.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the ruling as the applicable norm.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited as the applicable rule for the decision itself (Order 1).

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.7 · Lugano 15 gennaio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.12.2013/8.01.2014 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 30.12.2013

è giunta al Ministero pubblico il 31.12.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 7/8.01.2014, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 8/9.07.2013 sporta da PI 2 per "*aggressione*" nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il 4.07.2013, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 30.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP "*per avere, a __________, in data 04 luglio 2013, colpito PI 2 al volto con pugni, accartocciandogli nel contempo gli occhiali gettati poi a terra, provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 08.07.2013 del caposervizio di radiologia e dal punto 2. della lettera d’uscita 16.07.2013 dell’Ospedale Regionale di __________, dove l’accusatore privato rimase ricoverato per altri motivi*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato PI 2 al competente foro per le pretese di natura civile, non revocando il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di settanta aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'200.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 6.06.2011, ma prolungandone il periodo di prova di sei mesi (DA __________);

che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, l’autorizzazione ad esaminare il summenzionato incarto penale;

che a sostegno della sua richiesta precisa che le è stato conferito un mandato da IS 1 allo scopo di tutelarlo nei suoi interessi nell’ambito della richiesta di indennizzo presentata nei suoi confronti dall’accusatore privato PI 2 (cfr. istanza 30.12.2013/8.01.2014 doc. CRP 1.a e copia della procura 19.12.2013 ivi annessa, doc. CRP 1.b);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta (doc. CRP 1);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti dell’incarto MP __________ (AI 1 – AI 8, "*situazione patrimoniale*" e verbale del procedimento 23.09.2013) e del decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________, passato in giudicato), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel summenzionato DA ha rinviato l’accusatore privato PI 2 al competente foro civile, il quale nel frattempo ha presentato la sua richiesta di indennizzo: il qui istante necessita dunque degli atti istruttori del summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato, per una presa di posizione in merito;

che di conseguenza gli atti dell’incarto MP __________ (AI 1 – AI 8, "*situazione patrimoniale*" e verbale del procedimento 23.09.2013) nonché il decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________), vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera