Appellant Access to Archived Police Reports After Non-Prosecution Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, previously charged with a drug offense that resulted in a non-prosecution order, sought copies of the police reports from the now-archived criminal proceedings through their legal representative. The court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest under the statute authorizing inspection of records after case conclusion, even if the applicant failed to explicitly detail the basis for the interest, particularly since the applicant was the accused in the matter and their counsel was present during the interrogation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Appellant Access to Archived Police Reports After Non-Prosecution Order: The court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest under the statute authorizing inspection of records after case conclusion, even if the applicant failed to explicitly detail the basis for the interest, particularly since the applicant was the accused in the matter and their counsel was present during the interrogation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis for granting the request to access the case files.
This provision was cited in the preamble to the ruling and is the legal basis for the decision to grant the application.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.65 · Lugano 11 marzo 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/27.02.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.02.2014
è giunta al Ministero pubblico il 26.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 26/27.02.2014, comunicando parimenti che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’imputato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di un controllo avvenuto a __________, il 10.08.2013, in occasione
del quale IS 1 è stato trovato in possesso di 9.40 grammi di marijuana (successivamente sequestrata), è stato aperto un procedimento penale a suo
carico per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup (inc. NLP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2014 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (mediante il quale l’imputato è stato formalmente ammonito con contestuale confisca e distruzione della sostanza stupefacente in questione);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la trasmissione, in copia, dei verbali di polizia di cui al summenzionato procedimento penale, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) in virtù della citata disposizione cantonale ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti del 5.11.2013 (in cui è contenuto anche il verbale d’interrogatorio 27.08.2013 dell’imputato, AI 1), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte (imputato);
che a ciò aggiungasi che dall’incarto penale in questione emerge che l’avv. PR 1 è stato presente all’interrogatorio dell’imputato dinanzi alla polizia (AI 1 – inc. NLP __________);
che di conseguenza il predetto rapporto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera