Appeal Against Dismissal of Embezzlement and Fraud Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for embezzlement, theft, and fraud, arising from an allegation that the accused wrongfully obtained CHF 71,000 in cash, an allegation the accused strongly contested, claiming only minor consensual loans within a former romantic relationship. The appellate court upheld the dismissal because the appellant's appeal lacked the requisite detailed legal reasoning to challenge the substantive elements of the alleged crimes and failed to overcome the initial finding that, due to the directly contradictory statements of the parties and the absence of further corroborating evidence, there were insufficient concrete indications of a crime to justify continuing the investigation, thus rejecting the appeal and the associated request for free legal aid as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cpv. 2 lit. a CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. b CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. c CPP, Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 390 CPP, Art. 385 CPP; Appeal Against Dismissal of Embezzlement and Fraud Proceedings: The appellate court upheld the dismissal because the appellant's appeal lacked the requisite detailed legal reasoning to challenge the substantive elements of the alleged crimes and failed to overcome the initial finding that, due to the directly contradictory statements of the parties and the absence of further corroborating evidence, there were insufficient concrete indications of a crime to justify continuing the investigation, thus rejecting the appeal and the associated request for free legal aid as manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section alongside other substantive provisions that frame the complaint, even though the appeal was rejected on procedural/merits grounds related to evidence.
Cited in the concluding section alongside other substantive provisions that frame the complaint, even though the appeal was rejected on procedural/merits grounds related to evidence.
Cited in the concluding section alongside other substantive provisions that frame the complaint, even though the appeal was rejected on procedural/merits grounds related to evidence.
Cited in the concluding section as general procedural law applicable to the appeal decision.
Cited in the final order section to describe the appeal rights against the final decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final order section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the final order section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the final order section regarding the regulation of standing to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order section regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, the imposition of court costs and reimbursement of procedural costs in order 2 falls under the application of cost provisions, typically governed by Art. 66 LTF (even if the text here cites the cost allocation in order 2 without citing Art. 66 LTF directly, Art. 66 LTF is the procedural basis for imposing costs, which is reflected in order 2). However, strictly following the rule to only include provisions *explicitly cited* in orders 1-4, and noting that Art. 66 LTF is absent, the costs allocation in Order 2 is derived from cantonal/federal procedural rules for defeated parties, which the introductory 'richiamati' section implies are being applied. Given the strict exclusion rule, only explicitly cited provisions in orders 1-4 are included. Since cost imposition is a function of the result, and the introductory section cites 'ogni altra disposizione applicabile', the focus remains on the explicitly listed articles in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.58 · Lugano 25 giugno 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/20.2.2014 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1 contro
il decreto di non luogo a procedere 7.2.2014 emanato dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 20.11.2012 nei confronti di PI 1, (patr. da: avv. PR 2,), per titolo di reato di appropriazione indebita, furto e truffa (NLP __________);
richiamate le osservazioni 21.2.2014 del magistrato inquirente, con le quali comunica di riconfermarsi nella decisione impugnata, e 5/6.3.2014 di PI 1, con le quali postula la reiezione del gravame;
vista la replica 12/13.3.2014 di RE 1 e la duplica 14/17.3.2014 di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 20/23.11.2012 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 per i titoli di reato di appropriazione indebita, furto e truffa. Egli afferma di aver *“(…) in diverse occasioni, nel corso del corrente anno 2012, (…) mutuato alla denunciata l’importo di Fr. 71'000.-. I prelievi sono avvenuti attingendo dal conto intestato presso la Banca __________ del __________ di __________, prelevando alla succursale di __________ e, in gran parte, alla succursale di __________, (…)”* (denuncia penale 20/23.11.2012, AI 1, inc. MP __________).
b. Con decisione 7.2.2014 il procuratore generale, ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 20.9.2013, ha decretato il non luogo a procedere a favore della denunciata in difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati: *“(…) Tale conclusione si rafforza, a fronte delle dichiarazioni divergenti delle parti, in considerazione dell’assenza di una qualsiasi prova oggettivamente rilevante, come ad esempio un accordo scritto tra le parti in relazione alle presunte dazioni di denaro o una testimonianza neutra a favore o contro una delle parti (…)”* (decreto di non luogo a procedere 7.2.2014, p. 3, NLP __________).
c.Con gravame 19/20.2.2014 RE 1 postula che il decreto di non luogo a procedere sia annullato e che l’incarto sia rinviato al Ministero pubblico per la riapertura del procedimento penale. In particolare egli chiede al magistrato inquirente di procedere con un confronto tra le parti e l’audizione *“(…) della/e cassiera/e della succursale della banca __________ di __________ in qualità di teste/i (…)”* (reclamo 19/20.2.2014, p. 1).
Con istanza separata RE 1 postula inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
d. Delle ulteriori osservazioni, così come della replica e della duplica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.; 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 19/20.2.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 7.2.2014 (NLP __________), è tempestivo e proponibile.
RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione.
1.3.
1.3.1.
Quanto alla motivazione del mezzo di ricorso, l’art. 385 cpv. 1 CPP impone alla persona o all’autorità che interpone reclamo di indicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare (lit. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione (lit. b) ed i mezzi di prova che invoca (lit. c).
Con particolare riferimento all’art. 385 cpv. 1 lit. b CPP, non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte del ricorrente, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. In materia di decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l’accusatore privato deve far valere, con adeguata motivazione e confrontandosi col decreto impugnato, la presenza di sufficienti indizi di reato, tali da giustificare l’apertura dell’istruzione, rispettivamente la promozione dell’accusa. Deve compiutamente esporre gli elementi costitutivi del reato ipotizzato e spiegare come mai, a suo dire e contrariamente al parere contenuto nel decreto impugnato, detti elementi costitutivi sarebbero adempiuti (cfr., e contrario, art. 310 cpv. 1 e 319 cpv. 1 CPP).
1.3.2.
RE
1 ipotizza a carico della denunciata i reati di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (BSK Strafrecht
II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 2. ed., art. 138 CP n. 7 ss.)], furto giusta l’art. 139 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit.,
art. 139 CP n. 7 ss.)] e truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II –
G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 10 ss.)].
Il reclamante, tuttavia, per quanto attiene ai reati sopraindicati, si limita nondimeno ad affermare che le conclusioni del magistrato non possono essere da lui condivise, proponendo l’interrogatorio della cassiera della banca __________ di __________ ed un confronto tra le parti. RE 1, pur assistito da un legale, non si confronta quindi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati.
La circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto ed il diritto non dispensa il reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti che ritiene di rilevanza penale e, cumulativamente, di procedere alla loro sussunzione ai presupposti dei reati ipotizzati. Questa Corte, autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP, deve limitarsi a verificare se la sussunzione dei fatti al diritto effettuata dalla reclamante è corretta; non può invece sostituirsi a quest’ultima in tale compito.
In queste circostanze è quindi dubbio che l’atto di reclamo in esame ossequi i requisiti esatti dall’obbligo di motivazione.
L’esito del gravame, respinto nel merito, permette in ogni caso di lasciare irrisolta la questione della ricevibilità.
2.2.1.
RE 1, come detto, ipotizza i reati di truffa, appropriazione indebita e furto nei confronti di PI 1 in merito ai fatti avvenuti tra il 1.4.2012 ed il 30.6.2012.
2.2.
RE 1 è stato sentito dalla polizia cantonale di __________ in via rogatoriale in data 11.4.2013. In quell’occasione egli ha spiegato di aver consegnato a PI 1 la somma totale di CHF 71'000.-- in quanto quest’ultima gli avrebbe continuamente chiesto dei soldi dicendogli che gli sarebbero serviti per pagare le spese notarili, nell’ambito della compravendita di un’abitazione appartenente ai suoi genitori. La denunciata gli avrebbe promesso di restituirgli EUR 120'000.-- una volta venduta la casa. Egli ha inoltre affermato: *“(…) Je confirme que c’est moi qui ait effectué ces prélèvements dans des banques __________, tant au __________ qu’à Genève. C’est PI 1 qui me suppliait de lui donner cet argent pour ladite maison. Elle m’appelait même à __________, sur mon téléphone portable (…)“* (verbale di interrogatorio 11.4.2013, p. 3, AI 10, inc. MP __________). Egli ha inoltre negato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con PI 1.
2.3.
PI 1, dal canto suo, ha affermato di aver conosciuto il denunciante durante una tombola all’__________ __________ di __________ e di aver iniziato con quest’ultimo una relazione sentimentale. Per quanto concerne i prestiti, la denunciata afferma di aver ricevuto (sull’arco dei due anni in cui si sarebbero frequentati) al massimo *“(…) la somma complessiva di CHF 3000.- / 4000.-. Infatti ho anche sottoscritto un riconoscimento di debito per una somma complessiva di CHF 3500.-. (…). Io non ho mai ricevuto altri soldi in contanti e per tanto contesto di aver ricevuto complessivamente oltre CHF 64'000.-. A domanda a sapere perché RE 1 asserire* [recte: asserisce] *simili fatti in particolare un importo così alto, io suppongo che sia da attribuire al fatto che io abbia voluto, ad un certo punto, interrompere la nostra relazione sentimentale (…)”* (verbale di interrogatorio 18.9.2013, p. 3, AI 10. inc. MP __________).
2.4.
Le dichiarazioni rese da RE 1 e da PI 1 risultano contrapposte, senza che dagli atti istruttori risultino ulteriori prove che possano corroborare la tesi del reclamante. A giusta ragione il magistrato inquirente ha dunque negato la sussistenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare l’apertura dell’istruzione penale.
2.5.
Giusta l’art. 139 CPP per l’accertamento della verità (art. 6 CPP) le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2). Si può dunque procedere, in applicazione dell’art. 139 cpv. 2 CPP, ad un apprezzamento anticipato delle prove, nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire determinate prove perché concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico [BSK StPO – S. GLESS, art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 139 CPP n.
3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 139 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 1088; decisione TF 6B_354/2011 del 10.10.2011, consid. 1.2.; decisione TF 6B_251/2012 del 2.10.2012 consid. 2.3.1.].
2.6.
Nel caso in esame il procuratore generale ha correttamente apprezzato anticipatamente le prove ex art. 139 cpv. 2 CPP. In effetti il verbale di confronto, fra denunciante e denunciata, sarebbe un inutile esercizio, irrilevante ai fini probatori, viste le contrapposte posizioni delle parti. Anche l’audizione testimoniale degli eventuali cassieri della Banca __________ di __________, che avrebbero, a suo dire, assistito ai suoi prelievi, non potrebbero testimoniare niente di più di aver visto RE 1 in compagnia di PI 1: difficilmente potrebbero confermare, a distanza di un paio d’anni, di aver visto il denunciante consegnare alla denunciata il denaro prelevato poco prima, anche perché ciò non è neppure sostenuto nel reclamo.
2.7.
Difettando indizi di reato per quanto attiene ai reati di appropriazione indebita, truffa e furto, il magistrato inquirente ha correttamente deciso di decretare un non luogo a procedere a carico di PI 1.
3. 3.1.
RE
1 chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella presente procedura di reclamo.
3.2.
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.
Per l’art. 136 cpv. 2 CPP il gratuito patrocinio comprende: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’eso-nero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.
3.3.
La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (sentenze TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; 1B_254/2013 del 27.9.2013 consid. 2.1.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).
3.4.
In concreto, RE 1 liquida in poche righe la propria istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Si limita ad affermare di non essere in grado *“(…) di provvedere con mezzi propri (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e di patrocinio senza intaccare il proprio mantenimento”*, senza allegare alcuna attestazione della propria situazione finanziaria (istanza 19/20.2.2014, p. 2). Inoltre, vista la totale assenza di prove a sostegno della sua ipotesi accusatoria, il reclamo appariva privo di qualsiasi possibilità di successo.
L’istanza risulta dunque manifestamente infondata e va pertanto respinta.
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138, 139 e 146 CP, 139, 385 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, che rifonderà a PI 1, __________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera