Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings Inadmissible Due to Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated following a report against a hospital's medical management, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the procedural requirements of the Criminal Procedure Code, specifically by not clearly identifying the disputed points of the decision, stating specific grounds for reversal, or proposing evidential means demonstrating a high probability of criminal elements warranting further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396 cpv. 1 CPP, Art. 390 CPP, Art. 385 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings Inadmissible Due to Procedural Defects: che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it did not meet the legal requirements for motivation.
Cited in the remedies section regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal against final decisions.
Cited in the remedies section concerning the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.
Cited in the remedies section regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the remedies section concerning the active legitimacy to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.419 · Lugano 6 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Valentina Item, vicecancelliera,
sedente per statuire sul reclamo 3/11.12.2014 presentato da
RE 1 contro
il decreto di non luogo a procedere 26.11.2014 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________) nel procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il 3.11.2014 RE 1 ha operato una segnalazione presso il Ministero pubblico contro la Direzione sanitaria dell’Ospedale __________ (inc. MP __________);
che con decisione 26.11.2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto il non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi di nessuna ipotesi di reato;
che lo scritto 3.12.2014 (inviato al Ministero pubblico e da questo trasmesso per competenza a questa Corte in data 10/11.12.2014) non adempiva alle condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;
che pertanto, con decreto 11.12.2014 questa Corte ha invitato la reclamante ad emendare il proprio gravame;
che neppure l'allegato 27.11.2014, in evasione di quanto richiesto da questa Corte, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che la reclamante si limita a ribadire, del resto in modo alquanto confuso e senza indicare (e confrontarsi con) delle ipotesi di reato, la sua tesi;
che in presenza di un non luogo a procedere, gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP consentono alle parti di impugnare il medesimo con reclamo, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385 CPP per la motivazione;
che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che i motivi per l'accoglimento di un reclamo contro un non luogo a procedere sono l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti e sufficienti;
che in questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte della reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento;
che i mezzi di prova eventualmente auspicati devono essere nuovi, rispettivamente occorre indicare la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire in prospettiva la promozione dell’accusa;
che manifestamente il reclamo non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarato
irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre
parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
che, data la particolare situazione, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
__________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera