Access to Dismissed Criminal Investigation Files for Legal Recourse Evaluation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously a defendant in a criminal proceeding for acts against public safety which resulted in a final dismissal order, sought authorization to inspect and photocopy the investigative files concerning that case to assess the possibility of initiating legal action against the complainant. The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, a former party to a closed criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest, which outweighs the privacy rights of others involved, to access the file specifically for the purpose of evaluating subsequent legal recourse, as the complainant had waived her right to object and the prosecutor deferred to the court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LOP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Access to Dismissed Criminal Investigation Files for Legal Recourse Evaluation: The court granted the request, reasoning that under the relevant statute, a former party to a closed criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest, which outweighs the privacy rights of others involved, to access the file specifically for the purpose of evaluating subsequent legal recourse, as the complainant had waived her right to object and the prosecutor deferred to the court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the legal basis cited in the final order (Point 1) for granting the request to examine and photocopy the investigation files.
This article was cited in the preamble of the decision ('visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile') to justify the granting of the request.
The court decided not to charge judicial fees and costs based on the fact that the applicant was already a party in the archived criminal proceedings, which relates to the procedural context of the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.293 · Lugano 1 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
richiamate le osservazioni 2.09.2014 del procuratore generale John Noseda, mediante le quali si rimette integralmente al giudizio di questa Corte;
rilevato che PI 2, __________, interpellata da questa Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’esposto penale datato 10.06.2014 (spedito l’11.06.2014 e giunto
alla Gendarmeria il 17.06.2014) presentato da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato/querelato per l’ipotesi di reato di atti contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6 LOP (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ emanato dal procuratore generale John Noseda (NLP __________);
che il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere da questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del succitato incarto penale sfociato nel NLP __________ allo scopo di valutare l’eventualità di adire le opportune vie legali nei confronti della denunciante/querelante (doc. CRP 1);
che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso integralmente al giudizio di questa Corte;
che PI 2, dal canto suo, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione per esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il qui istante necessita di prendere visione di questi documenti per valutare se intentare o meno un procedimento civile/penale nei confronti della denunciante/querelante;
che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso questa Corte, tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti che gli occorrono;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera