Former Convict's Right to Access Criminal File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously subjected to a final conviction for drug use (cocaine and marijuana consumption), sought the transmission of the accusation decree and authorization to inspect the corresponding criminal file through their attorney, who was specifically authorized to gather personal documentation from various offices, including the Public Prosecutor's Office, presumably for a comprehensive assessment of the client's personal and financial situation. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case file, thereby ordering the transmission of the decree and relevant investigative documents to the attorney without levying administrative fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19a LStup, Art. 3 cpv. 2 DPMin, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Former Convict's Right to Access Criminal File: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the applicable law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case file, thereby ordering the transmission of the decree and relevant investigative documents to the attorney without levying administrative fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision served as the basis for granting the request to transmit the indictment and authorize the inspection of the criminal file.
This provision was cited in the preamble to the judgment ('visto l’art. 62 cpv. 4 LOG') which justifies the decision to grant the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.286 · Lugano 12 settembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/27.08.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di accusa emanato a suo carico, nonché ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare il relativo incarto penale;
premesso che la richiesta datata 14.08.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 18.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
25/27.08.2014, preavvisandola favorevolmente, comunicando parimenti al patrocinatore del qui istante che a carico di quest’ultimo non sono note altre procedure in corso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che al termine dell’interrogatorio di IS 1 (__________) tenutosi il 17.02.2014 dinanzi
alla polizia è stato aperto un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 24.03.2014 mediante il
quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a LStup in relazione all’art. 3 cpv. 2 DPMin "*per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel
periodo novembre 2013/17 febbraio 2014, consumato personalmente almeno 0,8 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana*" ed ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito e per quanto interessa la competenza di questa Corte in applicazione dell’art.
62 cpv. 4 LOG, la trasmissione del summenzionato DA, nonché l’autorizzazione ad ispezionare il relativo incarto (doc. CRP 1.a);
che a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia della procura datata 11.08.2014 conferitagli da IS 1, ove è stato autorizzato ad assumere ogni e qualsiasi informazione/documentazione che concerne il suo assistito personalmente presso, tra l’altro, il Ministero pubblico (cfr., nel dettaglio, copia della procura annessa all’istanza 14/27.08.2014, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1, rispettivamente del suo patrocinatore, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, e ad esaminare i relativi atti istruttori dell’incarto penale in questione (o meglio ad ottenerne, per motivi di praticità, la trasmissione), poiché il procedimento penale di cui all’incarto DA __________ (già inc. MP __________), nel frattempo archiviato, l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il qui istante ha incaricato il suo patrocinatore di assumere informazioni inerenti alla sua persona presso diversi uffici privati e pubblici, tra cui il Ministero pubblico, e ciò verosimilmente per avere un quadro completo della sua situazione personale/finanziaria;
che di conseguenza il DA richiesto, così come gli atti istruttori del relativo incarto penale (inc. DA __________, già inc. MP __________), segnatamente il verbale del procedimento datato 11.03.2014 e il rapporto di contravvenzione alla LStup datato 7.03.2014, vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera