Accuser's Right to Obtain Police Report for Civil Claims After Criminal Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was the private accuser in a criminal proceeding concerning repeated misuse of an electronic payment system resulting in a finalized accusation, petitioned for a copy of the police report from the archived file to pursue civil claims, a request to which the Public Prosecutor did not object. The appellate criminal appeals court reasoned that under the relevant law, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the file and obtaining copies, especially when the public prosecutor directed the party to civil court to assert claims arising from the facts documented in the police report, thus granting the petition and ordering the transmission of the requested police report copy without imposing fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Accuser's Right to Obtain Police Report for Civil Claims After Criminal Proceedings: The appellate criminal appeals court reasoned that under the relevant law, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the file and obtaining copies, especially when the public prosecutor directed the party to civil court to assert claims arising from the facts documented in the police report, thus granting the petition and ordering the transmission of the requested police report copy without imposing fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provides the basis for granting the request to inspect and copy the records after the criminal proceedings concluded.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.282 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.07./22.08.2014 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un rapporto di polizia riguardante un incarto penale archiviato;
premesso che la richiesta datata 31.07.2014, spedita dall’istante alla Polizia cantonale, è giunta al Ministero pubblico il 7.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.08.2014, comunicando parimenti che da parte sua nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale sfociato nel decreto di accusa 27.06.2014 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto – tra l’altro – colpevole di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione giusta l’art. 147 cpv. 1 CP "*(…) per avere eseguito, in 8 occasioni, dei prelevamenti di denaro in contanti presso (….) sportelli automatici, utilizzando illecitamente la tessera bancaria (…) intestata a IS 1 (…) ed il relativo codice PIN (…), per un importo complessivo di CHF 7'000.--* " ed ha proposto la relativa condanna, rinviando l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del summenzionato procedimento penale allo scopo di far valere i suoi diritti in sede civile (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto DAC __________, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e il contenuto del rapporto di polizia di cui all’incarto DAC __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 17.06.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DAC __________ ha rinviato la qui istante al competente foro per far valere le pretese di natura civile: stante il contenuto del rapporto di polizia in questione (da cui emergono in particolare le ammissioni dell’imputato circa i prelevamenti illeciti), il medesimo è indubbiamente utile alla qui istante per avviare nei confronti di PI 2 un procedimento civile;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera