Applicant v. Cantonal Compensation Fund (Request for Copy of Criminal Decree)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted by a finalized Decree of Accusation for repeatedly employing foreigners without permits, sought a copy of that decree, having misplaced it and needing it to respond to correspondence from a cantonal compensation fund related to the conviction. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant law, as a former party to the concluded criminal proceeding, the applicant was presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of the case files, particularly since the document was required to address a matter connected to the prior conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 cpv. 1 LStr, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Applicant v. Cantonal Compensation Fund (Request for Copy of Criminal Decree): The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant law, as a former party to the concluded criminal proceeding, the applicant was presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of the case files, particularly since the document was required to address a matter connected to the prior conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis for granting the request for inspection and copies of the case files.
This provision was invoked in the final orders along with other applicable rules for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.257 · Lugano 1 settembre 2014/spa · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/29.07.2014 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione del DA __________ emanato a suo carico (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 22.07.2014 è giunta al Ministero pubblico il 23.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29.07.2014, allegando parimenti una copia del DA __________ e il relativo incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 18.11.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Andrea Gianini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso) giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr "*per avere, nel periodo gennaio-marzo 2013 e dal 19.09.2013 al 17.10.2013, a __________, in qualità di datrice di lavoro, impiegato intenzionalmente quale badante __________ (cittadina __________ nata il __________), straniera non autorizzata ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto priva del necessario permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ed evasione diretta, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di accusa, poiché l’ha smarrito e ne necessiterebbe una copia per prendere posizione in merito ad uno scritto inviatole il 14.07.2014 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (cfr., nel dettaglio, copia scritto 14.07.2014 annesso all’istanza 22/29.07.2014, doc. CRP 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del predetto decreto, da lei nel frattempo smarrito, per prendere posizione in merito allo scritto 14.07.2014 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il cui contenuto é in connessione con la fattispecie per la quale è stata condannata il 18.11.2013 (doc. CRP 1);
che di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera