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60.2014.250 • TRAP TI 60.2014.250 Generato dall'IA

Criminal Records Database Access vs. Professional Prohibition Secrecy

Numero d'incarto 60.2014.250
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity responsible for maintaining a national criminal records database requested a copy of a final judgment that included a five-year professional prohibition against an individual, in order to verify the accuracy and completeness of data related to professional bans in its database, pursuant to its legal obligations under relevant ordinances. The Court held that this entity possessed a legitimate legal interest under the relevant judicial organization law, which outweighed the personal rights of the convicted individual, because the request was necessary for the entity to fulfill its statutory duty of checking and updating the prohibition records, and therefore granted the request, providing the judgment under the condition of official secrecy and purpose limitation.

Regesto Legislator

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Art. 67 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Ordinanza VOSTRA, art. 437 cpv. 1 e 2 CPP; Criminal Records Database Access vs. Professional Prohibition Secrecy: The Court held that this entity possessed a legitimate legal interest under the relevant judicial organization law, which outweighed the personal rights of the convicted individual, because the request was necessary for the entity to fulfill its statutory duty of checking and updating the prohibition records, and therefore granted the request, providing the judgment under the condition of official secrecy and purpose limitation.

Parole chiave

Generato dall'IA
consultazione degli atti atti penali divieto legale diritto di visita segreto d'ufficio diritto processuale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision establishes the Court's authority to grant access to case files and extract copies when a legitimate legal interest prevails.

Ordinanza VOSTRA

Cited as applicable law alongside the LOG provision for granting the request, specifically concerning the data control obligations of the requesting authority.

art. 67 cpv. 1 CP

Cited as background context in reasoning (4) regarding the underlying prohibition order, but not explicitly in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 2 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) del 29.09.2006 (RS 331)

Cited as background context in reasoning (4) regarding the data control obligations, but not explicitly in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 437 cpv. 1 e 2 CPP

Cited as background context in reasoning (1) regarding final judgment status, but not explicitly in the dispositive orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.250 · Lugano 16 settembre 2014/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/17.07.2014 – emendata su richiesta il 19.08.2014 – presentata dall’

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 9.07.2014 è giunta al Tribunale penale cantonale l’11.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17.07.2014, senza formulare particolari osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2 per vari capi d’imputazione. La Corte ha, per quanto interessa la fattispecie qui in esame, ordinato l’interdizione dell’esercizio della professione di __________ per la durata di cinque anni in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CP (inc. TPC __________).

La predetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata (art. 437 cpv. 1 e 2 CPP).

2. Con scritto datato 9.07.2014 (ricevuto, per competenza, da questa Corte il 17.07.2014), redatto in lingua francese, l’IS 1 chiede la trasmissione, in copia, "*(…) du jugement intégral avec l’interdiction d’exercer une profession (…)*" riguardante la persona di PI 2 (scritto 9/17.09.2014, doc. CRP 1.a).

A seguito della richiesta di questa Corte di emendare l’istanza in lingua italiana, il 19.08.2014 l’IS 1 precisa che "*(…) In occasione dell’iniziativa popolare federale “Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli” come anche della Legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del

diritto penale minorile) si effettua un’estensione dell’interdizione di esercitare una professione. Grazie all’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, i minori e altre persone bisognose di protezione verranno in futuro meglio protetti da persone pregiudicate a tale riguardo.*

*A questo proposito il Casellario giudiziale svizzero controlla tutte le interdizioni di esercitare una professione precedentemente registrate, per assicurare che quest’ultime sono inserite correttamente nella banca dati VOSTRA. Ciò avviene anche in base all’obbligo legale del Casellario giudiziale ai sensi dell’art. 2 cpv. 4* (dell’) *Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, SR 311* (recte 331)*) per controllare se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati*" (__________19.08.2014, doc. CRP 4).

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. In casu – visti i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto della sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), e ciò con riferimento in particolare al dispositivo no. 7, in cui a carico di PI

2 è stata ordinata l’interdizione dell’esercizio della professione di __________ per la durata di cinque anni in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CP (secondo cui se una persona, nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio ha commesso un crimine e un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l’esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni) e l’art. 2 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) del 29.09.2006 (RS 331) [secondo cui l’IS 1 è responsabile di VOSTRA e controlla se i dati vengono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti utilizzati quale base dell’iscrizione o della comunicazione, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione] – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2 ai fini delle sue incombenze.

Di conseguenza la sentenza 25.09.2013 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in originale, all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

Va da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio. La sentenza in questione potrà essere utilizzata soltanto per l’obiettivo perseguito di cui alla presente richiesta e in ossequio alle vigenti norme federali (ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito di PI 2).

5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta, si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’Ordinanza VOSTRA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera