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60.2014.220 • TRAP TI 60.2014.220 Generato dall'IA

Post-Conviction Access to Criminal Case File by Representative

Numero d'incarto 60.2014.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Court granted a request by the representative of an individual, who was previously convicted of fraud and document forgery in a criminal proceeding that had since become final, for the transmission of the case file. The Court reasoned that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case file post-conclusion, and this interest was further established by the fact that the representative was also court-appointed counsel in a separate, related criminal matter involving the same party.

Regesto Legislator

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Art. 146 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, art. 66 cpv. 1 LTF; Post-Conviction Access to Criminal Case File by Representative: The Court reasoned that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case file post-conclusion, and this interest was further established by the fact that the representative was also court-appointed counsel in a separate, related criminal matter involving the same party.

Parole chiave

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atti penali patrocinio gratuito accesso ai documenti falsità in documenti esame delle censure formali cooperazione giudiziaria in materia penale Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Art. 146 cpv. 1 CP
MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.07.2013 mediante il quale il procuratore generale John Noseda ha posto quest’ultimo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto colpevole di truffa giusta l’art. 146 cpv.
Art. 27 CPP
4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 62 cpv. 4 LOG
The court granted the request for transmission of case files based on this provision.
art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile
This provision was cited in the final ruling preamble as the basis for the decision, alongside all other applicable norms.
art. 66 cpv. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, the court waived the collection of judicial fees and costs (Art. 2, 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese'), which typically relates to cost provisions like Art. 66 LTF or equivalent cantonal rules. However, since the text explicitly states 'visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile' before the pronouncements, and order 2 states the waiver without citing a specific cost article, I must adhere strictly to the rule: only include provisions explicitly cited in the numbered orders (1, 2, 3). Since no cost provision is explicitly cited in order 2, no cost provision is extracted unless it was cited in the preamble to the final orders, which refers only to Art. 62 cpv. 4 LOG.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

The court granted the request for transmission of case files based on this provision.

art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile

This provision was cited in the final ruling preamble as the basis for the decision, alongside all other applicable norms.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, the court waived the collection of judicial fees and costs (Art. 2, 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese'), which typically relates to cost provisions like Art. 66 LTF or equivalent cantonal rules. However, since the text explicitly states 'visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile' before the pronouncements, and order 2 states the waiver without citing a specific cost article, I must adhere strictly to the rule: only include provisions explicitly cited in the numbered orders (1, 2, 3). Since no cost provision is explicitly cited in order 2, no cost provision is extracted unless it was cited in the preamble to the final orders, which refers only to Art. 62 cpv. 4 LOG.

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.220 · Lugano 21 luglio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.06.2014 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del procedimento penale di cui all’incarto penale DAC __________;

premesso che la richiesta datata 19.06.2014 è giunta al Ministero pubblico il 23.06.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.06.2014 unitamente all’incarto DAC __________, senza presentare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 11/14.09.2012 sporta dal __________, con sede a __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti in relazione ad un acquisto di un’autovettura, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.07.2013 mediante il quale il procuratore generale John Noseda ha posto quest’ultimo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto colpevole di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP "*per avere, a __________, nel periodo 12.05.2012 – 18.05.2012, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia il __________ di __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio (…)*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 12'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 2'400.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;

che l’8/12.08.2013 l’accusatore privato ha interposto tempestiva opposizione al summenzionato decreto, contestando il rinvio delle pretese di natura civile al competente foro (AI 11);

che il 28.10.2013 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Rosa Item, ha dichiarato irricevibile la suddetta opposizione, in difetto di legittimazione dell’accusatore privato, confermando contestualmente il contenuto del DAC __________ (decreto 28.10.2013, inc. TPC __________);

che il DAC __________ è passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto di IS 1, la trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale, essendo venuto a conoscenza del fatto che in data 29.07.2013 è stato emanato un decreto di accusa a carico del suo assistito;

che a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia di un decreto del 28.05.2013 emanato dall’Oberstaatsanwaltschaft del Canton __________ attestante il fatto che è stato nominato difensore d’ufficio, con effetto dal 28.05.2013, di IS 1 a seguito dell’istanza presentata il 27.05.2013 dal Ministero pubblico __________, in applicazione degli art. 130 lit. b e 132 cpv. 1 lit. a CPP (doc. CRP 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare l’accusatore privato del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1 (e, di riflesso, del suo difensore d’ufficio, avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel DAC __________, passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che l’avv. PR 1, essendo stato nominato difensore d’ufficio di IS 1 nell’ambito di un altro procedimento penale aperto a carico di quest’ultimo nel Canton Argovia per titolo di truffa e falsità in documenti (cfr., al proposito, estratto del casellario giudiziale datato 7.06.2013, inc. DAC __________), ha evidentemente un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto dell’incarto penale in questione sfociato nel DAC __________ (passato in giudicato) che concerne il suo patrocinato;

che di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto DAC __________ vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera