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60.2014.172 • TRAP TI 60.2014.172 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Challenge to Sentence Duration in Placement Review

Numero d'incarto 60.2014.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A person who had previously been conditionally released and subsequently convicted, leading to placement in a closed facility to serve the remainder of a sentence, appealed the placement decision, seeking a reduction of the overall penalty to secure release for a specified job opportunity. The appellate court ruled the appeal inadmissible because it improperly challenged the underlying penalty duration, which stemmed from a prior, final conviction decree against which the deadline for opposition had long passed; the appeal against the placement order could only contest aspects of the execution, such as the type of custody or final release date calculation, but not the validity or length of the sentence itself, nor could it be treated as a premature request for conditional release, as the two-thirds threshold had not yet been met.

Regesto Legislator

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Art. 86 CP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b LEPM, art. 86 ss. CP; Appeal Inadmissible: Challenge to Sentence Duration in Placement Review: The appellate court ruled the appeal inadmissible because it improperly challenged the underlying penalty duration, which stemmed from a prior, final conviction decree against which the deadline for opposition had long passed; the appeal against the placement order could only contest aspects of the execution, such as the type of custody or final release date calculation, but not the validity or length of the sentence itself, nor could it be treated as a premature request for conditional release, as the two-thirds threshold had not yet been met.

Parole chiave

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liberazione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio riduzione della pena decisione parziale eccezioni processuali tardive prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b LEPM

These provisions are cited in the preamble to the decision, indicating the legal framework allowing appeal against the initial placement order, although the appeal itself was ultimately dismissed on inadmissibility grounds (Art. 93 LTF).

art. 86 ss. CP

Cited in the section preceding the dispositive ('Per questi motivi, richiamati...'), referencing the relevant criminal code articles concerning sentence execution.

art. 393 ss. CPP

Cited in the section preceding the dispositive, referencing the relevant procedural code articles for appeals.

art. 90 a 93 LTF

Cited in order 3, detailing the procedure for appealing final, partial, prejudicial, and incidental decisions to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in order 3, specifying the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in order 3, listing the permissible grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited in order 3, granting the right to appeal final, partial, and other decisions to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in order 3, concerning the active legitimacy to file an appeal.

art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, as discussed in point 1.7 and reflected in order 1.

art. 64 LTF

This article is often related to legal aid, but since it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3, 4), it is excluded.

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.172 · Lugano 2 giugno 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/8.5.2014 presentato da

RE 1 contro

la decisione 28.4.2014 di collocamento in sezione chiusa emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 9/12.5.2014 del procuratore pubblico Antonio Perugini mediante le quali chiede la reiezione del reclamo;

richiamate le osservazioni 12/13.5.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante le quali dichiara di non essere competente a ridurre una pena, giudica prematura l’eventuale richiesta di liberazione condizionale, ed aggiunge che è stato nel frattempo notificato al reclamante un ulteriore decreto d’accusa in data 25.4.2014;

ritenuto che RE 1, interpellato, non ha replicato nel termine fissato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.In relazione ad un decreto d’accusa del 27.9.2009 (DA __________) ed alla decisione di commutazione della multa in arresto del 9.7.2010 della Pretura penale (inc. __________), RE 1 doveva scontare 178 giorni di detenzione.

Con decisione del 18.5.2012 (inc. GPC __________) il reclamante è stato collocato in sezione chiusa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

RE 1 è stato liberato condizionalmente il 12.9.2012 (decisione GPC del 5.9.2012, inc. __________ con un periodo di prova di un anno, scadente il 12.9.2013. Egli è stato sottoposto ad assistenza riabilitativa, nonché ammonito sul residuo di pena di un mese e ventinove giorni da scontare in caso di reato commesso nel periodo di prova.

b.In data 25.11.2013 è stato condannato con decreto d’accusa (DAC __________) alla pena di 120 giorni di detenzione, a valere quale pena unica con il DA __________ del 10.12.2012 e la decisione di liberazione condizionale del 5.9.2012 (inc. GPC __________).

c.Con decisione 28.4.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante in sezione chiusa (inc. GPC __________).

Nella decisione il giudice ha indicato che i 2/3 della pena saranno raggiunti il 24.7.2014 e la fine pena interverrà il 23.8.2014.

Il collocamento in carcere chiuso è giustificato per il fatto che il reclamante è cittadino straniero ed a suo carico è stato emanato un divieto d’entrata.

d.Con il gravame 7/8.5.2014 RE 1 chiede una riduzione della pena, in modo da essere scarcerato entro il 30.5.2014, poiché dal 3.6.2014 dovrebbe iniziare a lavorare quale dipendente in una ditta a __________, in __________.

e. Con osservazioni 9/12.5.2014 il procuratore pubblico Antonio Perugini chiede la reiezione del reclamo.

f. Con osservazioni 12/13.5.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi indica di non essere competente per ridurre la pena. Qualora il gravame fosse da intendere quale richiesta di liberazione condizionale, il giudice la considera prematura, non essendo realizzati gli estremi per entrare nel merito di una simile domanda.

Il magistrato indica inoltre che nel frattempo è stato notificato a RE 1 un ulteriore decreto d’accusa in data 25.4.2014.

in diritto

1. 1.1.

Se, in generale, contro la decisione di collocamento iniziale è dato reclamo a questa Corte, in base agli art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), in concreto si tratta di determinare se il presente gravame contesti la decisione di collocamento iniziale o altro.

1.2.

È pacifico che la contestazione sollevata nel gravame riguardi la durata della pena, da ridurre, in modo da consentire la scarcerazione del reclamante per il 30.5.2014.

1.3.

Pacifico che la durata della pena sia oggetto della decisione di merito e non della decisione di collocamento iniziale.

Nel presente caso, la pena da scontare dipende dal decreto d’accusa del 25.11.2013 (DA __________), cresciuto in giudicato in data 27.3.2014.

1.4.

Manifestamente quanto eccepito con il gravame 7/8.5.2014 riguarda il dispositivo del decreto d’accusa surriferito del 25.11.2013 (DA __________), messo in esecuzione con la decisione di collocamento iniziale del 28.4.2014 (inc. GPC __________).

1.5.

Pacifico che, nel caso concreto, il termine per un’eventuale opposizione al decreto d’accusa del 25.11.2013 (DA __________) sia spirato da tempo.

1.6.

Non è perciò possibile, con un successivo gravame contro la decisione di collocamento iniziale (cioè di esecuzione della pena) rimettere in discussione la decisione di merito, ed in particolare la durata della sanzione da espiare.

1.7.

In quanto non impugna uno dei dispositivi della decisione di collocamento iniziale (ovvero la sezione chiusa e la fine pena con l’ordine di scarcerazione), il reclamo è irricevibile.

2.La possibilità di intraprendere un’attività lavorativa in un paese estero, eventualità peraltro neppure documentata con il gravame, non è motivo per modificare la decisione di collocamento iniziale.

3.Neppure la richiesta di ridurre la durata della pena può essere considerata come una richiesta di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 86 CP, in quanto il reclamante non ha ancora scontato i 2/3 della pena previsti dalla norma surriferita.

4.Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 ss. CP, gli art. 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera