Applicant v. Complainants (Access to Archived Criminal File)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant, acting as the authorized representative for a party previously involved as an accused in a criminal matter concerning alleged slander and false claims that resulted in a final dismissal order, petitioned the appellate court for access to the archived case file to support ongoing civil proceedings against the original complainants. The court granted the request, reasoning that under the relevant jurisdictional law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the file, especially when the dismissal order was not formally served upon them, thereby warranting the authorization for inspection and copying of the relevant documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Applicant v. Complainants (Access to Archived Criminal File): The court granted the request, reasoning that under the relevant jurisdictional law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the file, especially when the dismissal order was not formally served upon them, thereby warranting the authorization for inspection and copying of the relevant documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the legal basis for acceding to the request to inspect the case file.
This procedural article was cited in the preamble to the ruling as the basis for the decision (Point 1 confirms the granting of the request based on this article).
Testo completo
Incarto n. 60.2014.161 · Lugano 6 maggio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/28.04.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 24.04.2014 è stata spedita, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti –
l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 25/28.04.2014, comunicando che nulla osta all’accesso agli atti da
parte dell’imputato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 21/22.01.2013 __________ (socio e gerente con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________, nonché direttore con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________) e __________ (socio e direttore con diritto di firma individuale della __________ e AU con diritto di firma individuale della __________) hanno presentato un esposto penale nei confronti, tra l’altro, di __________ per le ipotesi di reato di "*calunnia – millantato credito*" in relazione ad alcuni problemi sorti riguardo all’acquisto di gru edili da parte delle predette società presso la IS 1, con sede a __________, di cui __________ è AU (AI 1 – inc. NLP 260/2013);
che l’esposto penale è sfociato il 25.01.2013 nel decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico, tra l’altro, nei confronti di __________ "*(…) considerato l’immediato ritiro della denuncia*" (NLP __________);
che il summenzionato decreto non è stato impugnato presso questa Corte: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 comunica che la IS 1, di cui è AU/titolare __________, le ha conferito il mandato di tutelare i suoi interessi nell’ambito di diverse procedure pendenti che la vede opposta alle società __________ e __________;
che il legale, essendo venuto a conoscenza del summenzionato procedimento penale, chiede di poter esaminarne l’incarto ai fini delle sue incombenze;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo __________ stato parte al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di __________ (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’incarto NLP __________ e del relativo decreto di non luogo a procedere, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il summenzionato decreto è stato, tra l’altro, intimato soltanto ai denuncianti/querelanti (NLP __________);
che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 6), il verbale del procedimento datato 25.04.2014 e il NLP __________ vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di Giuseppe Tornello (rispettivamente della IS 1) unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________ già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera