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60.2014.150 • TRAP TI 60.2014.150 Generato dall'IA

Administrative Authority Access to Criminal Indictment for License Revocation

Numero d'incarto 60.2014.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative authority responsible for driver's license revocation proceedings filed an application requesting a copy of a final, non-appealable criminal indictment concerning an individual who had refused sobriety testing, leading to criminal charges. The Court granted the request, reasoning that pursuant to the law governing judicial organization, the administrative proceeding for license revocation was legally connected to the criminal conviction for evading fitness-to-drive evaluations, thus establishing a legitimate legal interest outweighing the personal rights of the accused, and confirming a prior ruling that permits such disclosure to the administrative authority when a relevant administrative appeal is pending.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del CdS quale istante. conferma della decisione di principio emanata dalla (allora) Camera dei ricorsi penali riguardante richieste ex art. 27 CPP TI in relazione a ricorsi amministrativi in materia di revoca della licenza di condurre

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione domanda indirizzata all'autorità accusa diritto processuale procedura d'autorizzazione idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is the legal basis cited in the dispositive order 1 for granting the request to transmit documents.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is mentioned in the preamble to the decision orders, justifying the decision on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.150 · Lugano 9 maggio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato) nell’ambito di un ricorso amministrativo in materia di revoca della licenza di condurre;

premesso che la richiesta datata 16.04.2014 è giunta, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 16/17.04.2014, segnalando che nulla osta alla consegna della copia del DA __________ all’autorità istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il 17.02.2014 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto autore colpevole – tra l’altro – di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida giusta l’art. 91a cpv. 1 LCStr "*per essersi intenzionalmente opposto, a __________, in data __________, alla prova del sangue, al prelievo delle urine e ad un esame medico completivo per la determinazione dell’inattitudine alla guida ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto*" ed ha proposto la sua condanna come descritto nel DA __________.

Il citato decreto è regolarmente passato giudicato, non essendo stato impugnato.

2. Con la presente istanza il IS 1 domanda la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di accusa, essendo pendente un ricorso concernente la revoca della licenza di condurre di sua competenza riguardante la persona di PI 2.

Questa Corte ha rinunciato ad interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni in merito alla richiesta in considerazione della conferma della decisione di principio emanata il 29.04.2009 dalla (allora) Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________), come si vedrà in seguito.

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. Nella presente fattispecie è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 17.02.2014 (DA __________, passato in giudicato), e ciò in particolare con riferimento al reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti) e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________) inerente alla revoca della licenza di condurre di PI 2.

Dagli incarti penali MP __________ e MP __________ emerge che il __________ PI 2 è stato fermato dalla Polizia alla guida dell’autovettura __________ targata TI __________ per un normale controllo della circolazione stradale. Sulla sua persona e

all’interno della sua automobile sono stati trovati 3 grammi lordi di marijuana. Il medesimo, dinanzi alla polizia, ha dichiarato spontaneamente di aver

consumato quella mattina marijuana. Egli si è nondimeno opposto alla prova del sangue e al prelievo delle urine. La sua licenza di condurre è stata sequestrata e trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (inc. MP __________ e inc. MP __________).

Il decreto di accusa richiesto può pertanto essere utile ai fini del procedimento amministrativo in materia di revoca della licenza di condurre a carico di PI 2 pendente presso l’autorità istante.

La presente istanza è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

5. Giova al proposito ricordare che in data 29.04.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI, aveva emanato una decisione di principio, mediante la quale – richiamando in particolare gli art. 16 ss. LCStr (riguardanti la revoca della licenza di condurre), la ONC, l’art. 10 cpv. 1 LALCStr (secondo cui contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato l’art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione) e la (previgente) LPAmm – ha concesso un’autorizzazione di principio a favore del IS 1 per ottenere direttamente dal Ministero pubblico rispettivamente dalla Magistratura dei minorenni, copia delle decisioni penali passate in giudicato emanate nell’ambito della circolazione stradale, dimostrando nondimeno che è pendente un ricorso amministrativo concernente la revoca della licenza di condurre o altre infrazioni stradali, di sua competenza (inc. CRP __________).

Ad oggi, non vi è alcun motivo per discostarsi dalla surriferita decisione di principio, il cui contenuto va pertanto confermato anche sotto la vigenza dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

6. Stante la natura della presente istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LCStr, la ONC, la LALCStr, la LPAmm ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera