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60.2014.149 • TRAP TI 60.2014.149 Generato dall'IA

Access to Dismissal Decree in Concluded Criminal Case

Numero d'incarto 60.2014.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously a subject of a criminal proceeding for insult, racial discrimination, and acts against public safety that resulted in a final dismissal decree, requested the transmission of that dismissal decree. The court ruled that although the request was proceduralized under the statute governing inspection of case files, an ex-party to a concluded criminal proceeding has a legally presumed legitimate interest to obtain documentation relevant to that case, thus granting the request and ordering the transmission of the decree without charging costs.

Regesto Legislator

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Art. 322 cpv. 2 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Access to Dismissal Decree in Concluded Criminal Case: The court ruled that although the request was proceduralized under the statute governing inspection of case files, an ex-party to a concluded criminal proceeding has a legally presumed legitimate interest to obtain documentation relevant to that case, thus granting the request and ordering the transmission of the decree without charging costs.

Parole chiave

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atti penali licenziamento per furto abbandono del procedimento per infrazione stradale espulsione giudiziaria consultazione degli atti chiusura dell'istruzione penale Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article provides the basis for granting the request to transmit the case file documents.

ogni altra norma applicabile

Cited in conjunction with Art. 62 para. 4 LOG in the preamble to the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.149 · Lugano 6 maggio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione di un decreto di abbandono che la riguarda personalmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 20.08.2013 sporta da __________ nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti il 2.06.2013, in territorio di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di ingiuria, discriminazione razziale e atti contro la pubblica incolumità (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono emanato il 21.02.2014 dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico e l’accusatrice privata del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB __________ (passato in giudicato) emanato il 21.02.2014 a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che il postulato decreto le è comunque già stato inviato dopo la sua emanazione (cfr. intimazione);

che di conseguenza il decreto di abbandono 21.02.2014 (ABB __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera