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60.2014.140 • TRAP TI 60.2014.140 Generato dall'IA

Transmission of Archived Criminal Files for Civil Litigation Concerning Asylum Center Management

Numero d'incarto 60.2014.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The request sought the transmission of archived criminal case files to facilitate the instruction of an ongoing civil case concerning the non-existence of a claimed credit and the cancellation of an executive lien, both stemming from disputes related to the management and security surrounding an asylum seeker reception center near the civil plaintiff's property. The court granted the request, reasoning that there was a clear connection between the civil action and the prior criminal proceedings—as the parties were the same, and the underlying facts related to the asylum center's operation—thereby establishing a legitimate legal interest under the relevant law for accessing the documents, although it imposed specific procedural requirements on the lower court for handling and redacting the transmitted files to protect the personal rights of involved third parties before they could be used in the civil trial.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, Art. 25 LTG; Transmission of Archived Criminal Files for Civil Litigation Concerning Asylum Center Management: The court granted the request, reasoning that there was a clear connection between the civil action and the prior criminal proceedings—as the parties were the same, and the underlying facts related to the asylum center's operation—thereby establishing a legitimate legal interest under the relevant law for accessing the documents, although it imposed specific procedural requirements on the lower court for handling and redacting the transmitted files to protect the personal rights of involved third parties before they could be used in the civil trial.

Parole chiave

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trasmissione degli atti atti penali legge sull'asilo procedure connesse diritti procedurali violazione del diritto d'autore Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This article formed the basis for granting the request to transmit criminal case files for use in a civil proceeding.

Art. 25 LTG

Cited in conjunction with LOG as applicable law governing the decision.

Art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the final orders as the ground for admitting the application (in conjunction with Art. 25 LTG).

Art. 25 LTG

Cited in the final orders as applicable law.

Art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the final orders as the basis for admitting the request (see point 1).

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Testo completo

Incarto n. 60.2014.140 · Lugano 9 maggio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/10.04.2014 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto CRP __________ e dell’incarto NLP __________, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta 7.04.2014 è stata inviata alla Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), cui è giunta il 9.04.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/10.04.2014;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

In data 26.06.2012 __________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia/querela penale nei confronti dei membri del Municipio di __________ (in carica e nella passata legislatura) per varie ipotesi di reato in relazione, tra l’altro, all’insediamento presso la struttura della protezione civile a __________ (confinante con la proprietà di __________) di un centro d’accoglienza per richiedenti l’asilo, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 16.08.2012 emanata dal procuratore generale John Noseda (NLP __________).

Contro il summenzionato decreto __________ ha presentato reclamo a questa Corte, la quale con sentenza 24.09.2013 lo ha dichiarato irricevibile in quanto introdotto in maniera tardiva (inc. CRP __________).

Con decisione __________ del 30.10.2012, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da __________ avverso la predetta decisione.

1.2.

A seguito di un’altra denuncia/querela sporta l’11/12.06.2013 da __________ a carico della __________ per le ipotesi di reato di lesioni semplici, lesioni colpose, minaccia, coazione e violazione di domicilio [poiché, a suo dire, la società

denunciata/querelata avrebbe in sintesi omesso "*(…) di impedire l’esposizione a pericolo, del Querelante ed i di lui

congiunti, ledendo i loro beni giuridici protetti dalla legislazione penale*", e ciò in quanto si sarebbe preoccupata di garantire

l’ordine e la sicurezza unicamente all’interno del centro Pci, senza preoccuparsi del comportamento dei richiedenti l’asilo al momento in cui si allontanavano dal centro (denuncia/querela penale 11/12.06.2013, p. 3-4, AI 1)] è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.06.2013 emanato dall’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta (NLP __________).

Con sentenza 24.10.2013 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 5/8.07.2013, emendato su richiesta della stessa Corte in data 16/17.07.2013, presentato da __________ (inc. CRP __________). La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata al Tribunale federale.

2. Con scritto 7/10.04.2014

– (indirizzato erroneamente alla CARP) a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto CRP __________ e dell’incarto NLP __________, entrambi nel frattempo archiviati, essendo stati richiamati con il consenso del pretore ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa con petizione 10.05.2013 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro __________ avente quale oggetto l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dal convenuto nei confronti della parte attrice, così come "*(…) la cancellazione del precetto esecutivo no. __________ del 14.02.2012 del __________ di __________* " (istanza 7/10.04.2014, p. 1, doc. CRP 1).

A sostegno della sua richiesta il pretore, richiamando l’ordinanza sulle prove 27.03.2014 e rimettendosi al giudizio di questa Corte riguardo ai tempi e alle modalità di trasmissione degli atti, ritiene che in casu siano dati i presupposti del previgente art. 27 CPP TI e della giurisprudenza della (allora) Camera dei ricorsi penali riguardante la richiesta di accesso agli atti di incarti penali da parte di autorità giuidiziarie.

Dal verbale di udienza 27.03.2014 risulta (soltanto) che sono stati, tra l’altro, richiamati l’incarto CRP __________ ("*reclamo del convenuto contro il decreto di non luogo a procedere a seguito della sua denuncia penale contro __________* ") e l’incarto NLP __________ ("*denuncia contro i membri del Municipio di __________ per i medesimi fatti*") (documento annesso al verbale di udienza 27.03.2014, doc. CRP 1.a).

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

4. 4.1.

Ora, appare anzitutto data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato dapprima nel NLP __________ del 28.06.2013 emanato dall’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta e poi nella decisione 24.10.2013 di questa Corte (inc. CRP __________, passata in giudicato).

Le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono le stesse: __________, parte attrice nell’ambito del procedimento civile, era denunciata/querelata in quello penale, mentre __________, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di denunciante/querelante nel procedimento penale.

Inoltre sembra che entrambi i procedimenti traggono le loro origini dal medesimo complessi dei fatti, ovverossia dall’agire della __________ (o meglio dei suoi dipendenti) riguardante la sua attività di sorveglianza presso il Centro di accoglienza per richiedenti l’asilo e nelle sue immediate vicinanze, sul sedime del Comune di __________, confinante con il fondo di proprietà di __________, che, a dire di quest’ultimo, gli avrebbe arrecato nocumento (cfr., al proposito, decisione 24.10.2013, inc. CRP __________).

Ciò posto, alcuni atti del procedimento

penale sfociato dapprima nel NLP __________ e poi nella decisione 24.10.2013 (inc. CRP __________) potrebbero, in effetti, essere

potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza l’incarto CRP __________ viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo a questa Corte, al più tardi, a procedimento civile concluso.

La IS 1 è inoltre autorizzata a chiedere direttamente al Ministero pubblico la trasmissione dell’incarto NLP __________, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla predetta autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.

4.2.

Per quanto concerne, per contro, il richiamo dell’incarto penale NLP __________ va rilevato che soltanto alcune fattispecie contenute in esso potrebbero avere una rilevanza nell’ambito del procedimento civile pendente presso la Pretura istante (cfr., al proposito, considerando 7., p. 3, NLP __________).

Per questi motivi, l’accesso all’incarto penale NLP __________, che viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

l’incarto richiamato dovrà dapprima essere esaminato dal pretore e/o dal segretario assessore. Gli stessi dovranno estrapolare gli atti estranei al procedimento civile, rispettivamente togliere, se del caso, le parti degli atti estranei al procedimento civile, a tutela degli interessi personali e della sfera privata delle altre parti coinvolte al procedimento penale.

Gli atti potranno poi essere consultati dalle parti al procedimento civile, che indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza di cui all’incarto __________.

La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale richiamato direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a

procedimento civile concluso.

La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

5. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dIS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera