Former Partner Granted Access to Autopsy Reports After Closed Suicide Investigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe petitioner, the former partner of an individual whose death was ruled a suicide by gunshot following a closed criminal investigation, requested access to the autopsy reports to aid in processing grief and understanding the deceased's final actions. The court ruled that, pursuant to the relevant statute allowing inspection of case files after criminal proceedings close for those demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the privacy rights of those involved, the petitioner, as the former partner, possessed such a legitimate interest in learning the exact cause of death. Consequently, the court granted the request and ordered the transmission of the autopsy and related forensic reports to the petitioner, while ordering the petitioner to cover the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG, Art. 66 cpv. 1 LTF; Former Partner Granted Access to Autopsy Reports After Closed Suicide Investigation: The court ruled that, pursuant to the relevant statute allowing inspection of case files after criminal proceedings close for those demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the privacy rights of those involved, the petitioner, as the former partner, possessed such a legitimate interest in learning the exact cause of death. Consequently, the court granted the request and ordered the transmission of the autopsy and related forensic reports to the petitioner, while ordering the petitioner to cover the associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for granting the request to inspect the case files, as the applicant demonstrated a legitimate legal interest.
Applied in conjunction with other rules for the final decision.
Cited in the dispositive as the basis for accepting the application.
Cited in the final ruling, likely concerning general procedural application or appeal framework, although the costs are explicitly detailed below.
This provision is implicitly cited via the general context, as the decision imposes costs on the applicant (Art. 66 LTF governs costs in federal proceedings, but since the final orders do not explicitly cite Art. 66 LTF, but rather state that costs are borne by the occasioning party, and this is confirmed by the explicit listing of costs in order 2, we must check if any cost provision *is* explicitly cited in the dispositive. Orders 1 and 2 do not explicitly cite Art. 66 LTF or its cantonal equivalent for the cost imposition itself, only the general ruling in the introductory paragraph lists 'art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile', which usually covers costs in cantonal proceedings. However, the rule is to only include provisions *explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3)*. Since no specific cost article is explicitly cited in orders 1, 2, or 3, no cost provision will be included unless it was listed in the paragraph preceding 'pronuncia', which listed Art. 62 cpv. 4 LOG and Art. 25 LTG. Since the costs are set out in order 2, and no specific cost provision is cited there, we only list LOG and LTG articles cited across all orders.)
Testo completo
Incarto n. 60.2014.108 · Lugano 13 maggio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/18.03.2014, emendata su richiesta il 2/5.05.2014, presentata da
IS 1 tendente ad ottenere i risultati autoptici di ┼__________;
premesso che la richiesta datata 2.03.2014, spedita il 4.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 5.03.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 19.06.2013, in territorio di __________, IS 1 ha rinvenuto il corpo esanime di ┼__________, sua compagna.
Il Ministero pubblico ha di conseguenza aperto d’ufficio un procedimento penale nell’ambito del quale il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima (allo scopo di stabilire il momento del decesso, di verificarne la causa e le circostanze nelle quali è avvenuto) nonché l’esame tossicologico/di alcolemia. Il relativo rapporto è stato allestito l’8.08.2013 e completato il 15.10.2013. Il perito è giunto alla conclusione che la causa del decesso di ┼__________ sarebbe da ricondurre alle devastanti lesioni del sistema nervoso centrale causate dal colpo d’arma da fuoco, escludendo parimenti l’intervento da parte di terze persone. L’incarto penale è stato archiviato il 21.11.2013 (NLP __________ – inc. MP __________).
2. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione dei risultati autoptici riguardanti la sua allora compagna ┼__________.
A sostegno della sua richiesta afferma che la stessa è stata la sua compagna nel periodo compreso tra il mese di novembre 2009 fino al giorno del suo decesso. Adduce inoltre che forse l’incarto penale in questione potrebbe dargli un sostegno per elaborare il lutto, ritenuto che il suicidio è accaduto nei pressi della sua abitazione e considerato inoltre che, fino ad oggi, non capisce i motivi alla base del suo gesto estremo.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1, l’allora compagno di ┼__________ [circostanza che emerge pure dal rapporto di costatazione allestito dalla Polizia il 15.07.2013 (inc. MP __________], a conoscere l’esatta causa del suo decesso.
Di conseguenza il rapporto di costatazione datato 15.07.2013, la relazione medico legale sugli accertamenti
necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 8.08.2013 (relazione provvisoria) e la relazione medico legale sugli accertamenti
necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 15.10.2013 (relazione definitiva) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera