Private Accuser's Right to Criminal Judgment Copy for Civil Claims
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party to a criminal proceeding, who was the private accuser in a finalized case resulting in a conviction for simple battery against them by their spouse, requested a copy of the judgment for use with an accident insurance claim and in upcoming divorce proceedings after losing the original document. The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest under the statute allowing for inspection and copying of case files, outweighing personal rights concerns, especially given the concrete reasons for needing the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Private Accuser's Right to Criminal Judgment Copy for Civil Claims: The appellate court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest under the statute allowing for inspection and copying of case files, outweighing personal rights concerns, especially given the concrete reasons for needing the document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the main ground for granting the request to transmit the decree of accusation based on the applicant's legitimate legal interest.
This provision was cited when the court decided to grant the request based on the reasoning established in the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2014.106 · Lugano 24 marzo 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.03.2014 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 11.03.2014
è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 14.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della segnalazione di aggressione / violenza da parte dell’Ospedale __________ (reparto Pronto soccorso), pervenuta al Ministero pubblico il 22.07.2013, è stato aperto un procedimento a carico di PI 2 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.11.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici in relazione ai fatti avvenuti a __________ il 19.07.2013 ai danni di sua moglie IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di accusa;
che a sostegno della sua richiesta precisa di averlo perso, che la sua assicurazione infortuni ne ha richiesto una copia e che è inoltre intenzionata a produrlo dinanzi al pretore durante l’udienza di divorzio (che si terrà prossimamente);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo la qui istante stata parte (in qualità
di accusatore privato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessita del citato decreto, essendo stato richiesto dalla sua assicurazioni infortuni ed essendo intenzionata a produrlo agli atti nell’ambito della procedura di divorzio;
che di conseguenza il DA __________ viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera