Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2013.8 • TRAP TI 60.2013.8 Generato dall'IA

Former Criminal Party's Right to Access Investigative Documents for Civil Action

Numero d'incarto 60.2013.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously a private accuser in a criminal proceeding for simple assault which resulted in a finalized bill of accusation against the accused, filed a motion to obtain the investigative documents to assess the possibility of initiating a civil action, as the public prosecutor had referred them to the competent civil forum for their claims. The Court granted the motion, reasoning that under the relevant statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest necessary to inspect the file and obtain copies, especially since the documentation was sought to pursue civil claims arising from the matter that was the subject of the previously concluded criminal case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 123 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Criminal Party's Right to Access Investigative Documents for Civil Action: The Court granted the motion, reasoning that under the relevant statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest necessary to inspect the file and obtain copies, especially since the documentation was sought to pursue civil claims arising from the matter that was the subject of the previously concluded criminal case.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali diritto di accesso ai documenti istanza istruttoria azione mobiliare diritti della difesa diritto a un'inchiesta effettiva Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the decision and used as the basis for granting the request to transmit the investigation files.

Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the operative part (Order 1) to grant the request, as the main ground for the verdict.

Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the decision as the basis for the ruling on costs and expenses.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2013.8 · Lugano 11 gennaio 2013/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.12.2012/8.01.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 21.12.2012

è giunta al Ministero pubblico il 24.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per titolo di "*aggressione*" in relazione ai fatti accaduti a __________ il 7.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 4.05.2012 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici di lieve entità giusta l’art. 123 cifra 1 seconda frase CP "*per avere, a __________, il 07.12.2011, con l’intento di spintonarla, colpito al volto con una mano IS 1, procurandogli* (recte: procurandole) *le lesioni attestate dal certificato medico del 07.12.2011 del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ (…)*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 250.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.06.2012;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione della documentazione inerente al DA __________ allo scopo di valutare l’eventualità di avviare una vertenza civile (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori A1 – AI 4 dell’incarto MP __________ e del decreto di accusa 4.05.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato la qui istante al competente foro civile per far valere eventuali pretese: essa necessita dunque della documentazione richiesta allo scopo di valutare se avviare nei confronti di PI 2 un procedimento civile;

che di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera