Appellant's Right to Access Criminal Files for Subsequent Civil Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, who was the private accuser in a criminal proceeding that resulted in a final judgment for simple qualified battery and property damage, requested transmission of the case files to pursue a civil action for damages, as the criminal court had referred him to the competent civil forum for such claims. The court granted the request, reasoning that under the relevant organizational law, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest to inspect the files and receive copies, especially when the final criminal decision explicitly remitted them to civil court for their claims, justifying the transmission of all documents relevant to their involvement while excluding unrelated parts of the investigation and the convicted party's criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 144 cpv. 1 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 77 CP, ogni altra norma applicabile; Appellant's Right to Access Criminal Files for Subsequent Civil Action: The court granted the request, reasoning that under the relevant organizational law, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest to inspect the files and receive copies, especially when the final criminal decision explicitly remitted them to civil court for their claims, justifying the transmission of all documents relevant to their involvement while excluding unrelated parts of the investigation and the convicted party's criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for transmission of case files was granted based on this provision, which governs the inspection of files after the criminal proceedings have concluded.
Cited alongside the main ground in the operative part of the decision.
Cited again in the operative part to uphold the request based on its substantive criteria.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.7 · Lugano 21 gennaio 2013/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.12.2012/8.01.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, sfociato nel DA __________;
premesso che la richiesta datata 19.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 20.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta il 20.12.2011 da IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il 18.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale contro ignoti (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici qualificate giusta l’art. 123 cifra 2 CP "*per avere, il 18.12.2011, a __________, colpendolo con il dorso della mano al viso per poi spintonarlo all’indietro tanto da farlo cadere di schiena su una panchina, nonché colpendolo con oggetti pericolosi, segnatamente due bicchieri di vetro in testa e al volto, cagionato a IS 1 le lesioni emergenti dal certificato medico, agli atti, allestito il 22.12.2011 dal dr. med. __________ di __________* " e di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "*per avere, il 18.12.2011, a __________, colpendo al volto IS 1 come descritto sub 1, intenzionalmente danneggiato gli occhiali di proprietà dell’accusatore privato*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'700.-- [con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di novanta giorni (art. 34 e 36 CP)], al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.11.2012;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede la conferma che il DA __________ sia passato in giudicato e la trasmissione, in copia, degli atti formanti l’incarto MP __________ (doc. 1.a);
che a suffragio della sua richiesta precisa che nel DA __________ IS 1, in qualità di accusatore privato, è stato rinviato al competente foro per le pretese di natura civile e che egli è intenzionato ad intraprendere un’azione civile di risarcimento dei danni causati da PI 2;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte (in qualità di accusatore privato) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e la sua finalità – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP __________ riguardanti la sua persona e del decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato il qui istante al competente foro civile per far valere eventuali pretese: egli necessita dunque della documentazione richiesta allo scopo di avviare un procedimento civile nei confronti dell’imputato;
che di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CP) del 28.12.2012, l’e-mail 22.12.2011 (AI 1), il conferimento di mandato alla polizia fase investigativa 22.12.2011 (AI 2), il rapporto di segnalazione 31.01.2012 (AI 3), il mandato di accompagnamento coattivo 27.02.2012 (AI 4), il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 limitatamente alla fattispecie inerente alla persona di IS
1 (AI 5), lo scritto 3.10.2012 del procuratore pubblico inviato a IS 1 (AI 6), i giustificativi trasmessi da IS 1 (AI 8) di cui all’inc. MP __________ e il decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che non vengono, per contro, trasmessi le parti del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 riguardanti un’altra fattispecie (AI 5) e l’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2 (AI 7), poiché estranei ai fini della procedura civile e nel rispetto del diritto di essere sentito;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera