Complainant's Renewed Request to Inspect Archived Defamation Case File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was previously the complainant in a criminal proceeding for defamation and abuse of telecommunications facilities that resulted in a non-motivated dismissal and subsequent archival, filed a renewed application to inspect the case file, particularly phone records, after having been granted such access once before in 2009. The court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the file, even if they failed to explicitly state the grounds, especially since the applicant had previously been authorized to view the file as the complainant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 185 cpv. 1 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Complainant's Renewed Request to Inspect Archived Defamation Case File: The court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the file, even if they failed to explicitly state the grounds, especially since the applicant had previously been authorized to view the file as the complainant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the substantive legal basis for granting the request to inspect the case files.
Cited generally in the preamble to the final orders, supporting the decision to grant the request.
This order specifies that no court fees or costs are to be charged for the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.67 · Lugano 5 marzo 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.02./1.03.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela 16/20.08.2007 sporta da IS 1 nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di diffamazione e di abuso di impianti di telecomunicazioni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della querelata sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 3.10.2007 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. NLP __________);
che considerato come le parti non hanno richiesto la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP TI, il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato;
che con decisione 23.04.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) ha accolto (ai sensi dei considerandi) l’istanza 1/9.04.2009 presentata da IS 1, mediante la quale ha chiesto di poter visionare l’incarto penale in questione, autorizzando l’istante ad esaminare i relativi atti presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessita (inc. CRP __________);
che il 6.05.2009 IS 1 ha visionato, presso il Ministero pubblico, gli atti dell’incarto penale in questione (AI 12);
che con la presente istanza IS 1 domanda nuovamente a questa Corte di poter visionare gli atti del citato incarto penale (in particolare i tabulati telefonici) e di poter eventualmente fotocopiare i documenti;
che considerato come IS 1 è già stato parte al procedimento nel frattempo archiviato e che l’allora Camera dei ricorsi penali lo aveva già autorizzato a visionare l’incarto penale NLP __________, questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico e __________ per presentare eventuali osservazioni;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante prassi di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli già nel 2009 aveva ottenuto, su sua richiesta, un’autorizzazione in tal senso da parte dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che in siffatte circostanze IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte l’incarto penale NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti di cui necessita;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera