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60.2013.46 • TRAP TI 60.2013.46 Generato dall'IA

Victim Access to Final Judgment in Fraud Case Based on Subsequent Alleged Offense

Numero d'incarto 60.2013.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An applicant, having been a victim in a prior criminal proceeding where another party was convicted for fraud involving manipulated postal receipts, sought a copy of the final, non-appealable judgment, asserting a legitimate interest due to receiving a recent report suggesting the convicted person committed a similar offense. The Court, referencing the legal provision allowing inspection of case files where a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, acknowledged that while the applicant was only an injured party, not a civil claimant in the original case, their stated interest—arising from the similarity of the new alleged offense to their past victimization—constituted a justifiable basis under the law for granting access, especially since the judgment was already publicly available online in an anonymized form, leading to the approval of the request.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 69 cpv. 3 CPP, Art. 184 cpv. 2 CPP, Art. 186 CPP, Art. 25 LTG; Victim Access to Final Judgment in Fraud Case Based on Subsequent Alleged Offense: The Court, referencing the legal provision allowing inspection of case files where a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, acknowledged that while the applicant was only an injured party, not a civil claimant in the original case, their stated interest—arising from the similarity of the new alleged offense to their past victimization—constituted a justifiable basis under the law for granting access, especially since the judgment was already publicly available online in an anonymized form, leading to the approval of the request.

Parole chiave

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sentenza civile truffa diritti della vittima atti penali diritto di visita dolus incidens

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

The request to transmit the judgment copy was granted based on this article, which regulates the inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings.

art. 25 LTG

Cited as a generally applicable provision alongside the main ground for the decision.

art. 66 LTG

This article implicitly governs the imposition of court costs, which are ordered in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.46 · Lugano 26 febbraio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/12.02.2013 – emendata il 13/14.02.2013 – presentata da

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 8.02.2013 è giunta al Tribunale penale cantonale il 11.02.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/12.02.2013, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 19/20.02.2013 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che comunica che nulla osta da parte sua a che l’istante possa ottenere copia della sentenza 16.03.2009;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il __________ il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, giudice Marco Villa, ha dichiarato – nelle forme contumaciali – PI 1 autrice colpevole di vari reati e l’ha conseguentemente condannata (inc. TPC __________);

che la predetta decisione è passata in giudicato il 1°.04.2009;

che con la presente richiesta – trasmessa, per competenza a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della citata sentenza (doc. 1.a);

che a suffragio della sua richiesta afferma anzitutto di aver ricevuto nei giorni scorsi una segnalazione di un presunto illecito commesso da PI 1, la cui fattispecie ricorda quanto da lei commesso nel 2006 e per cui è stata condannata il __________, adducendo che "*(…). A suo tempo avevamo avuto accesso agli atti ed eravamo stati convocati all’udienza; probabilmente al procuratore pubblico prima e al giudice poi, era sfuggito che IS 1 aveva un legittimo interesse a comparire quale parte civile (ora accusatore privato), in quanto erano stati tratto in inganno dei propri collaboratori ed era stato abusato di un servizio postale (traffico di pagamenti) allo scopo di truffare un’agenzia di viaggio. Presumiamo che sia questo il motivo per cui nel nostro incarto manca copia della sentenza. Ci auguriamo che alla nostra richiesta possa essere dato seguito, anche se nel frattempo siamo riusciti a recuperare in internet la sentenza anonimizzata*" (scritto 13/14.02.2013, doc. 3);

che questa Corte ha deciso di non interpellare PI 1 e le altre parti al procedimento, poiché la sentenza richiesta dall’istante è stata pubblicata in internet, in forma anonimizzata;

che, come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni in merito all’istanza, mentre il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che giova anzitutto osservare che nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna __________ (passata in giudicato il 1°.04.2009) IS 1, contrariamente a quanto lei sostiene, non si è costituita parte civile ai sensi del CPP TI, ma era soltanto parte lesa (cfr., ad esempio, citazione 2.02.2009, inc. TPC __________, prodotta unitamente all’istanza 8/12.02.2013; cfr. anche sentenza di condanna __________, inc. TPC __________, ove la stessa non figura quale parte civile ai sensi del CPP TI);

che nella decisione 20.05.2010 (inc. CRP __________) l’allora Camera dei ricorsi penali ha fatto alcune considerazioni sulla situazione giuridica della parte lesa nell’ambito del CPP TI in relazione ad una richiesta di ispezione degli atti ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG), ovverossia:

"*(…).* *La stessa* (la parte lesa) *è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP (in caso di promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la parte lesa) e all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a procedere il procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte lesa).*

*Da queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella fase iniziale del procedimento.*

*Per un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.*

*Per altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).*

*Dopo questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del 20.3.1991, p. 100).*

*(…) A contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione formale*" (decisione 20.05.2010, p. 3, inc. CRP __________);

che l’allora Camera dei ricorsi penali è giunta alla conclusione che la parte lesa ai sensi del CPP TI non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte civile: alla stessa può essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI solo in via eccezionale nella misura in cui indica e giustifica specifici motivi relativi al caso di specie;

che nella fattispecie in esame a giudizio di questa Corte a IS 1 può, di principio, essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1, considerato come quest’ultima, il 28.12.2006, ha presentato, ingannando con astuzia i dipendenti di una agenzia di viaggio, una ricevuta postale modificata a prova del suo falso pagamento di una vacanza all’estero alfine di ricevere i biglietti di aereo e il relativo voucher ed ha alterato una ricevuta postale facendone uso (decisione di

condanna __________, p. 11 ss., inc. TPC __________) e ritenuto inoltre che IS 1 ha affermato di aver ricevuto nei giorni scorsi una "*(…) segnalazione di un presunto illecito

commesso dalla persona citata a margine* (PI 1)" e che "*la fattispecie ricorda in gran parte un illecito da lei commesso nel 2006 e giudicato* (il) *16 marzo 2009 dal Giudice Marco Villa*" (scritto 13/14.02.2013);

che a ciò aggiungasi che la sentenza di condanna __________ è pubblicata su internet, in forma anonimizzata, di cui IS 1 è già in possesso (cfr. www.sentenze.ti.ch);

che in siffatte circostanze la sentenza __________ viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera