Access to Post-Conviction Judgment by Absentee Defendant
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted in absentia for illegal entry and residence offenses via a final, published judgment from 2009, requested a copy of that sentence, prompting a review under the relevant law concerning post-proceeding access to case files. The Court granted the request, reasoning that despite the applicant failing to specify their motive, as a former party to the concluded criminal proceeding, they possess a legitimate legal interest presumed under the statute, especially since the original notification was effected via public notice due to the individual's unknown residence at the time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 315 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile; Access to Post-Conviction Judgment by Absentee Defendant: The Court granted the request, reasoning that despite the applicant failing to specify their motive, as a former party to the concluded criminal proceeding, they possess a legitimate legal interest presumed under the statute, especially since the original notification was effected via public notice due to the individual's unknown residence at the time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the legal basis cited to grant the request to transmit copies of the decision.
Cited in the reasoning for the decision to grant the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.435 · Lugano 14 gennaio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.11./19.12.2013 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata a suo carico nel frattempo passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 22.11.2013, spedita il 23.11.2013, è giunta alla Pretura penale il 26.11.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17/19.12.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nel mese di febbraio 2008 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa 30.06.2008 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto quest’ultima in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LStr (entrata illegale) e soggiorno illegale ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- cadauna, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 900.-- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona l’11.12.2007, prolungandone il periodo di prova di un anno, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il 15/16.07.2008 IS 1, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, ha presentato formale opposizione al summenzionato decreto di accusa;
che l’8.01.2009 l’allora giudice della Pretura penale Giovanni Celio – e ciò nelle forme contumaciali – ha confermato il DA __________ e ha condannato IS 1 (inc. __________);
che il 13.01.2009 il dispositivo della summenzionata sentenza contumaciale è stato pubblicato nel FU in applicazione dell’art. 315 CPP TI, IS 1 era d’ignota dimora;
che il 13.08.2009 la cancelleria della Pretura penale ha dichiarato che la sentenza 8.01.2009 è divenuta definitiva (AI 12 – inc. __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, della sentenza 8.01.2009 emanata a suo carico (doc. CRP 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusata ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 8.01.2009 (inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che IS 1 non ha ancora potuto prendere visione della sentenza emanata a suo carico, poiché la sua notifica è avvenuta "*nelle vie edittali*" (mediante la pubblicazione sul FU), essendo l’accusata stata in quel momento d’ignota dimora (inc. __________);
che di conseguenza la sentenza 8.01.2009 (inc. __________) viene trasmessa, in copia, a IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera