Civil Party Access to Archived Criminal Records for Civil Succession Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously a civil party in a criminal proceeding concerning acts against her deceased partner, sought access to the records of that now-archived case, citing the need for comprehensive information regarding the prior conviction for the purpose of an ongoing civil succession dispute against the convicted party. The Court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the case file, particularly when the information may be pertinent to subsequent civil matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Civil Party Access to Archived Criminal Records for Civil Succession Dispute: The Court granted the request, reasoning that under the relevant judicial organization law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the case file, particularly when the information may be pertinent to subsequent civil matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was explicitly cited in the preamble to the ruling and justifies the granting of the request for inspection of the records.
This provision is cited in the final orders to rule on the request (Order 1).
Testo completo
Incarto n. 60.2013.430 · Lugano 8 gennaio 2014/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11./9.12.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere informazioni su un possibile procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.11.2013
è giunta al Ministero pubblico il 22.11.2013, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 9.12.2013, allegando parimenti l’incarto DA __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 30.04./4.05.2004 sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per varie ipotesi di reato in relazione ad alcuni fatti accaduti, tra l’altro, il 28.04.2004, ai di lei danni e ai danni del figlio __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa 11.07.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di furto, minaccia e violazione di domicilio ed ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni a valere quale pena interamente aggiuntiva al DA __________ del 24.05.2004 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese (DA __________);
che avverso il suddetto decreto PI 2 ha interposto tem-pestiva opposizione;
che il 7.07.2006 l’allora giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha prosciolto PI 2 dalle imputazioni di furto e di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio "*per essersi indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà , nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e alla signora IS 1, contro la di loro volontà*", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);
che la summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato (inc. __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni su un probabile procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna a carico di PI 2 per diversi capi d’imputazione commessi a carico del di lui figlio __________, nel frattempo deceduto, convivente di IS 1 per oltre un decennio;
che a sostegno della sua richiesta precisa che presso la Pretura di __________ sarebbe pendente una causa ordinaria nell’ambito del diritto successorio che vede contrapposti, da un lato, PI 2 e, dall’altro lato, IS 1 e la di lei figlia: "*(…). La complessità e la natura del caso sopracitato evidenziano un interesse preponderante della nostra cliente a
conoscere nei dettagli l’esito del procedimento sopramenzionato*" (istanza 21.11./9.12.2013, p. 2, e copia della procura e dell’atto di morte ivi
annessi, doc. CRP 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006 a carico di PI 2 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare l’incarto penale __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore della qui istante ad avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti (IS 1, PI
2 e __________) ed eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________;
che di conseguenza l’istante rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzate ad esaminare presso questa Corte tutti gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale;
che le stesse sono, se del caso, autorizzate a fotocopiare gli atti istruttori utili alle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera