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60.2013.415 • TRAP TI 60.2013.415 Generato dall'IA

Former Defendant's Right to Access Concluded Criminal Case Files

Numero d'incarto 60.2013.415
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously charged and convicted in a criminal proceeding that concluded with a final accusation decree in 2006 for offenses including false reporting and narcotics violations, petitioned for a copy of that decree, a request favorably advised by the Public Prosecutor. The Appellate Penal Complaints Court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files and obtaining copies, thereby outweighing the privacy rights of others involved, particularly since the public prosecutor did not object.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Defendant's Right to Access Concluded Criminal Case Files: The Appellate Penal Complaints Court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files and obtaining copies, thereby outweighing the privacy rights of others involved, particularly since the public prosecutor did not object.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti sfera privata presunzione denuncia mendace principio di pubblicità Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision established the basis for granting the request to inspect and copy the case files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This procedural rule was cited in the final orders, even though it governs the substantive right to access documents.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.415 · Lugano 12 dicembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.11./2.12.2013 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.11.2013

è giunta al Ministero pubblico il 19.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 29.11./2.12.2013, preavvisando favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nel corso del mese di ottobre 2005 è stato aperto un procedimento penale, tra gli altri, a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.03.2006 mediante il quale l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni parzialmente aggiuntiva alla pena di quindici giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico del Canton Ticino l’11.07.2005, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti l’11.07.2005, ma prolungandone di un anno il periodo di prova, e meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.04.2006;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa, indicando i suoi dati (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmessa, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera