Former Defendant's Right to Access Archived Criminal Records for External Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed a motion by a former defendant, whose criminal proceedings for simple assault had concluded and were archived, to obtain copies of the indictment and inspect the case files, motivated by pending disciplinary action at his school and ongoing civil negotiations with the private accuser. The court ruled to grant the request, reasoning that under the relevant statute, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to override the personal rights of others involved, especially when, as here, the materials are needed for immediate external matters, and noting the public prosecutor did not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Former Defendant's Right to Access Archived Criminal Records for External Proceedings: The court ruled to grant the request, reasoning that under the relevant statute, a party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to override the personal rights of others involved, especially when, as here, the materials are needed for immediate external matters, and noting the public prosecutor did not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the basis for granting the request to inspect the files and obtain copies.
Cited generally alongside art. 62 cpv. 4 LOG as applicable law for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.396 · Lugano 25 novembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, assente)
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del DA __________ e l’autorizzazione ad ispezionare gli atti del relativo procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.11.2013
è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte sempre il 21.11.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte sua a che il legale possa visionare gli atti del procedimento penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dei fatti accaduti a __________, il 24.11.2012, PI 2 ha sporto querela penale contro ignoti, successivamente identificato nella persona di IS 1, sfociata nel decreto di accusa 25.03.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP "*per avere, a __________, in data __________, cagionato, intenzionalmente, delle lesioni al corpo di PI 2, colpendolo con un pugno al volto, procurandogli una frattura coronale dell’incisivo centrale superiore sinistro, una lacerazione al labbro superiore e inferiore, una sublussazione mandibolare ed un trauma cranico con perdita di conoscenza, come si evince dai certificati medici agli atti* " ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 50.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 22.04.2013;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede urgentemente, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di ottenere copia del surriferito DA nonché la facoltà di accedere agli atti del surriferito procedimento penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa che la scuola presso la quale è iscritto il suo patrocinato (__________) avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari nei confronti di quest’ultimo, che richiedono una celere presa di posizione, evidenziando parimenti che sarebbero in corso delle trattative con l’accusatore privato riguardo al procedimento civile (doc. CRP 1);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel procedimento penale di cui all’incarto DA __________, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto DA __________ e del relativo decreto di accusa, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il legale del qui istante necessita della surriferita documentazione, avendo l’istituto scolastico che frequenta IS 1 preso dei provvedimenti disciplinari nei confronti di quest’ultimo ed essendo in corso delle trattative con l’accusatore privato riguardo al procedimento civile, circostanze che richiedono una (rapida) presa di posizione da parte sua;
che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ e il relativo decreto di accusa vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS
1 unitamente alla presente decisione;
che l’avv. PR 1 è inoltre autorizzato a visionare, presso il Ministero pubblico di Bellinzona, il CD facente parte dell’incarto DA __________ (videoregistrazione dell’autosilo del 24.11.2012), concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera