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60.2013.388 • TRAP TI 60.2013.388 Generato dall'IA

Access to Records of Concluded Criminal Case Granted Upon Presumption of Legitimate Interest

Numero d'incarto 60.2013.388
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted by a finalized accusation decree for a minor narcotics offense, filed a request through counsel for access to the records of that concluded criminal case. The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning post-procedure access to case files, a former party to a criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the records, even when the specific motives for access were not detailed in the application. Consequently, copies of the entire file were ordered to be sent to the applicant's legal representative, and no court fees were assessed.

Regesto Legislator

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Art. 101 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Records of Concluded Criminal Case Granted Upon Presumption of Legitimate Interest: The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning post-procedure access to case files, a former party to a criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the records, even when the specific motives for access were not detailed in the application. Consequently, copies of the entire file were ordered to be sent to the applicant's legal representative, and no court fees were assessed.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti contravvenzione bagatellare presunzione spese legali esame delle censure formali Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article provided the legal basis for granting the request to access the case file.

art. 62 cpv. 4 LOG

It was cited in the concluding section before the orders as the applicable rule for granting the request.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.388 · Lugano 27 novembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.11.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata

12.11.2013, è giunta al Ministero pubblico il 13.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 14/15.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che IS 1 è stato interrogato dalla polizia nel corso dell’estate 2013 e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013 emanato dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup "*per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel giugno 2013, consumato un imprecisato minimo quantitativo di cocaina*" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che il predetto decreto è passato in giudicato il 4.11.2013;

che con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede – richiamando l’art. 101 CPP – di poter accedere agli atti del surriferito incarto penale (doc. CRP 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che dagli atti risulta che IS 1 durante il surriferito procedimento penale non è stato assistito da un avvocato e che il 7.10.2013 – dunque dopo il passaggio in giudicato del DA __________ – egli ha conferito procura all’avv. PR 1 affinché lo abbia a rappresentarlo nella pratica penale (AI 2);

che di conseguenza l’intero incarto DA __________ [contenente il rapporto di contravvenzione alla LStup 21.08.2013 (AI 1), lo scritto 8.10.2013 dell’avv. PR 1 (AI 2), lo scritto 12/13.11.2013 dell’avv. PR 1 (AI 3), lo scritto 14.11.2013 del PP (AI 4), il DA __________ e il verbale del procedimento 19.11.2013] viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, già stato parte al procedimento penale sfociato nel DA __________.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera