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60.2013.373 • TRAP TI 60.2013.373 Generato dall'IA

Applicant v. Court Regarding Access to Criminal Indictment Decree

Numero d'incarto 60.2013.373
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An applicant, representing a civil party from a previously concluded criminal proceeding that resulted in a final indictment decree, sought the transmission of a copy of that decree to use in an upcoming civil action, to which the criminal proceeding had referred the civil claims. The court granted the request, reasoning that under the applicable statute, a former party to a finalized criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to overcome privacy rights, especially where the criminal decree itself directed the party to pursue their claims in the civil forum.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Applicant v. Court Regarding Access to Criminal Indictment Decree: The court granted the request, reasoning that under the applicable statute, a former party to a finalized criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to overcome privacy rights, especially where the criminal decree itself directed the party to pursue their claims in the civil forum.

Parole chiave

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atti penali accusa consultazione degli atti diritto di visita causa civile diretta interesse ad agire

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis for granting the request to inspect the case files and obtain copies, as stated in the preamble to the orders.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited in the preamble (visto l’art. 62 cpv. 4 LOG) as the applicable rule for the decision on the merits.

art. 62 cpv. 4 LOG

Although the request was granted, this provision establishes the general standard which was satisfied to allow the inspection.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited in the preamble (visto l’art. 62 cpv. 4 LOG) as the applicable rule for the decision on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.373 · Lugano 11 novembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.11.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito di alcune denunce sporte a carico di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a suo carico (inc. MP __________, __________, __________, __________ e __________) sfociati nel decreto di accusa 1.09.2010 mediante il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di truffa, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ripetuta e falsità in documenti ripetuta ed ha in particolare proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 6'300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI) IS 1 al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.10.2010;

che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale e in particolare, di ottenere la trasmissione in copia del citato DA, essendo intenzionati ad utilizzarlo nell’ambito del procedimento civile di cui è prevista un’udienza il 12.11.2013 (doc. CRP 1);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 1.09.2010 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (passato in giudicato), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel summenzionato DA ha rinviato la qui istante al competente foro per far valere le sue pretese di natura civile: essa necessita dunque del citato documento nell’ambito del procedimento civile;

che di conseguenza il DA richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS

1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera