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60.2013.37 • TRAP TI 60.2013.37 Generato dall'IA

Access to Archived Criminal File After Non-Prosecution Decree

Numero d'incarto 60.2013.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously a party (defendant) in a criminal proceeding concerning the circulation of counterfeit treasury bonds which resulted in a final decision of non-prosecution, sought authorization to view and photocopy the entire archived case file to support a potential request for the revision of a separate foreign conviction related to the same assets. The Court determined that as a former party, the applicant is presumed to have a legitimate legal interest under the relevant law, thus satisfying the general requirement for access after the conclusion of proceedings. However, balancing this interest against the personal rights of other involved parties, particularly regarding sensitive or private documentation like witness statements and bank records, the Court granted access only to a copy of the non-prosecution decree itself, noting that the full file could be requested via judicial assistance by the foreign court handling the revision proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 146 CP, Art. 160 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Access to Archived Criminal File After Non-Prosecution Decree: The Court determined that as a former party, the applicant is presumed to have a legitimate legal interest under the relevant law, thus satisfying the general requirement for access after the conclusion of proceedings. However, balancing this interest against the personal rights of other involved parties, particularly regarding sensitive or private documentation like witness statements and bank records, the Court granted access only to a copy of the non-prosecution decree itself, noting that the full file could be requested via judicial assistance by the foreign court handling the revision proceedings.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti permesso di promuovere un procedimento penale diritto estero procedure connesse diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis for accepting the request to inspect case files.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the right of appeal against final and interlocutory decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for appeal available to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in criminal matters.

art. 81 LTF

Cited to regulate who has the standing to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.37 · Lugano 22 marzo 2013/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.01.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale NLP __________ (archiviato);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta l’1/2.02.1996 da __________ e dalla __________, __________, contro – tra gli altri – __________, cittadino __________, per titolo di truffa (art. 146 CP), ricettazione (art. 160 CP), messa in circolazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 242 e 244 CP) in relazione all’acquisto, nell’estate/autunno 1995, di 87 "*buoni del tesoro italiani CCT*" per l’importo di LIT 950'000'000, che sarebbero stati venduti dal denunciato ai denuncianti e che una volta posti all’incasso sono risultati essere falsi, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 13.03.2000 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (NLP __________);

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.04.2000;

che

con istanza 27.07.2012 l’avv. PR 1, patrocinatore italiano di IS 1, ha chiesto a questa Corte di poter accedere al surriferito incarto penale (doc. 1 – inc. CRP __________);

che a suffragio della sua richiesta ha evidenziato che IS 1 sarebbe stato condannato dal Tribunale penale di __________ senza applicare il principio *ne bis in idem* e "*(…) senza che fossero sentiti i testi citati dalla difesa escussi dalla Magistratura Svizzera, che determinarono l’archiviazione del PM __________* ", adducendo parimenti che il suo assistito ha il diritto di richiedere la revisione della sentenza di condanna giusta l’art. 630 del Codice di procedura penale __________ sulla base delle nuove prove che non erano state acquisite in precedenza (in particolare i verbali d’interrogatorio dei testi, le dichiarazioni rilasciate dai coindagati e gli atti processuali utili alla difesa) (cfr. istanza 27.07.2012 e documentazione ivi annessa, doc. 1, inc. CRP __________);

che con scritto 31.07.2012 questa Corte ha chiesto all’avv. PR 1 se è iscritto all’albo per esercitare in Svizzera o se è stato autorizzato quale prestatore di servizio (doc. 2, inc. CRP __________);

che il 26.11.2012 questa Corte ha stralciato dai ruoli l’istanza 27.07.2012, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del legale (inc. CRP __________);

che con il presente scritto l’avv. PR 1 ha presentato nuovamente a questa Corte la stessa richiesta, richiamando la documentazione prodotta nella sua precedente istanza del 27.07.2012, allegando una procura manoscritta dell’11.01.2013 di IS 1 ed eleggendo domicilio presso un legale di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 31.01.2013 e documentazione ivi annessa);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – appare, di principio, adempiuto l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha

interessato personalmente in veste di parte (denunciato);

che a ciò aggiungasi che alla base di entrambi i procedimenti penali sembra d’acchito che vi siano gli stessi 87 titoli falsi, stante il contenuto del NLP __________ e il fatto che il qui istante è intenzionato a chiedere la revisione della sentenza di condanna __________ del 15.10.2004, da cui emerge che il Tribunale ordinario di __________ ha in

particolare dichiarato IS 1 colpevole del reato ascrittogli, e meglio "*(…)* *del reato di cui agli art. 455 e 458 c.p.

per avere detenuto e ceduto, a __________, 87 C.C.T. da lire 10.000.000 cadauno contraffatti. Reato commesso in __________ il 26/10/1995*" [copia sentenza 15.10.2004 del Tribunale ordinario di

__________, p. 1 e 9, annessa all’istanza 27.07.2012 (inc. CRP __________)];

che ciononostante, nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, a giudizio di questa Corte la presente richiesta può essere accolta limitatamente alla trasmissione del decreto di non luogo a procedere 13.03.2000 (NLP __________), non essendo in casu adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente di IS 1 sui diritti personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, e ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito;

che si deve in particolare considerare che l’incarto penale in questione contiene numerosi documenti contenenti dati sensibili rispettivamente che toccano la sfera privata/personale di altre persone che deve essere tutelata (come ad esempio i verbali d’interrogatorio e diversa documentazione bancaria);

che l’incarto penale NLP __________ potrà – se del caso – essere richiesto, mediante assistenza giudiziaria, dal Tribunale __________ ove IS 1 presenterà la sua domanda di revisione;

che di conseguenza il decreto di non luogo a procedere NLP __________ viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera