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60.2013.338 • TRAP TI 60.2013.338 Generato dall'IA

Social Insurance Institute Access to Archived Criminal Files Granted

Numero d'incarto 60.2013.338
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Social Insurance Institute requested authorization to inspect the files of an already archived criminal case against an individual who had been convicted for various offenses, including a violation of accident insurance law, to verify potential breaches of social insurance law, determine benefits, prevent undue payments, and assess contributions, including for undeclared work. The court granted the request because the Institute demonstrated a legitimate legal interest, particularly concerning the accident insurance conviction, which outweighed the personal rights of the convicted individual, especially since the prosecutor and the individual did not oppose the motion, allowing access to the entire file and the sharing of relevant documentation among authorized social insurance and labor market surveillance bodies under strict confidentiality and purpose limitation.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 1 LPGA, Art. 27 CPP, Art. 32 cpv. 2 LPGA, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 33 LPGA, LPGA; Social Insurance Institute Access to Archived Criminal Files Granted: The court granted the request because the Institute demonstrated a legitimate legal interest, particularly concerning the accident insurance conviction, which outweighed the personal rights of the convicted individual, especially since the prosecutor and the individual did not oppose the motion, allowing access to the entire file and the sharing of relevant documentation among authorized social insurance and labor market surveillance bodies under strict confidentiality and purpose limitation.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti prestazione d'assicurazione sociale diritto di visita lavoro sociale organo dell'assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 32 cpv. 1 LPGA
La predetta autorità, richiamando gli art. 32 cpv. 1 LPGA, 101 e 102 CPP e 62 cpv.
Art. 27 CPP
4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 32 cpv. 2 LPGA
Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni si prestano reciprocamente assistenza (art. 32 cpv. 2 LPGA).
Art. 62 cpv. 4 LOG
This article was cited as the basis for granting the request to inspect the records, as it governs the conditions under which the criminal case files can be inspected after the conclusion of criminal proceedings.
Art. 33 LPGA
This article concerning professional secrecy was referenced in the reasoning section explaining the conditions attached to the disclosure of information, though it was not explicitly listed in the final orders 1, 2, or 3. However, since the court explicitly listed 'LPGA' in the section 'visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile', and the decision implicitly relies on the scope of data handling outlined in LPGA, I check for explicit citation in the dispositive. Since the dispositive only states 'visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile' and the operative section 1 only refers to 'considerandi', the primary cited provision for the outcome is Art. 62 cpv. 4 LOG.
LPGA
This law was cited in the operative part (alongside Art. 62 cpv. 4 LOG) as a governing legal framework for the decision, related to the exchange of data between social insurance bodies.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This article was cited as the basis for granting the request to inspect the records, as it governs the conditions under which the criminal case files can be inspected after the conclusion of criminal proceedings.

LPGA

This law was cited in the operative part (alongside Art. 62 cpv. 4 LOG) as a governing legal framework for the decision, related to the exchange of data between social insurance bodies.

art. 33 LPGA

This article concerning professional secrecy was referenced in the reasoning section explaining the conditions attached to the disclosure of information, though it was not explicitly listed in the final orders 1, 2, or 3. However, since the court explicitly listed 'LPGA' in the section 'visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile', and the decision implicitly relies on the scope of data handling outlined in LPGA, I check for explicit citation in the dispositive. Since the dispositive only states 'visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile' and the operative section 1 only refers to 'considerandi', the primary cited provision for the outcome is Art. 62 cpv. 4 LOG.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.338 · Lugano 18 novembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.10.2013 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dell’incarto penale, nel frattempo archiviato, inerente a PI 1;

richiamate le osservazioni 10.10.2013 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo e 17/18.10.2013 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali non si oppongono alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di un controllo di un veicolo proveniente dalla __________ avvenuto il 25.07.2010, in entrata al valico autostradale __________ __________, è stata ordinato (poi confermato) l’arresto di PI 1 (__________), cittadina __________, con domicilio nel Canton Ticino, con contestuale promozione dell’accusa (ai sensi del CPP TI) nei suoi confronti per varie ipotesi di reato (inc. MP __________).

Nell’ambito della fase istruttoria, in data 28.10.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali) ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 1/22.09.2010 presentata dall’Ufficio assicurazione invalidità, autorizzando un suo collaboratore a consultare gli atti dell’incarto penale MP __________ concernente la persona di PI 1 (inc. CRP __________).

Il procedimento penale, esperite le indagini, è dapprima sfociato nel decreto di accusa 7.05.2012 emanato dal procuratore pubblico, mediante il quale ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LF che promuove la ginnastica e lo sport, contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici, infrazione alla LF sull’assicurazione invalidità, guida senza licenza di condurre e infrazione alla LStr ed ha in particolare proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote da CHF 60.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 600.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Statuendo sull’opposizione di PI 1 contro il suddetto decreto d’accusa, con sentenza 13.11.2012 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar l’ha dichiarata autrice colpevole di infrazione alla LF che promuove la ginnastica e lo sport, contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici, infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni (ndr. e non infrazione alla LF sull’assicurazione invalidità), guida senza licenza di condurre e infrazione alla LStr e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote da CHF 60.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 600.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. La predetta sentenza è passata in giudicato il 18.12.2012 (inc. __________).

2. Con la presente istanza la IS 1 informa anzitutto di essere venuta a conoscenza del decreto di accusa emanato a carico di PI 1. La predetta autorità, richiamando gli art. 32 cpv. 1 LPGA, 101 e 102 CPP e 62 cpv. 4 LOG, chiede di ottenere l’autorizzazione ad esaminare il suddetto incarto penale, con facoltà di trasmettere i dati agli altri enti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio dell’assicurazione invalidità) allo scopo di verificare, nell’ambito delle singole mansioni loro attribuite, l’eventuale violazione del diritto delle assicurazioni sociali. In particolare postula di ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la determinazione, la modifica o la restituzione di prestazioni, per la prevenzione di versamenti indebiti e per fissare e riscuotere i contributi. Precisa inoltre che, nella misura in cui vi fossero indizi riguardanti il lavoro nero, le informazioni e la documentazione raccolta dovranno essere trasmesse all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, che a sua volta, se del caso, le trasmetterà agli altri organi esecutivi giusta gli art. 11 e 12 LLN (doc. CRP 1).

3. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente e PI 1 non si oppongono alla richiesta (doc. CRP 3 e 4).

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5. 5.1.

Giusta l’art. 32 cpv. 1 LPGA le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni (lit. a), per prevenire versamenti indebiti (lit. b) per fissare e riscuotere i contributi (lit. c) e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (lit. d).

Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni si prestano reciprocamente assistenza (art. 32 cpv. 2 LPGA).

5.2.

L’istituto delle assicurazioni sociali, la cui missione è l’elaborazione e l’applicazione della sicurezza sociale, ha tra l’altro, il compito di prelevare i contributi sociali e di erogare prestazioni sociali. Il predetto istituto ingloba diversi

enti autonomi con personalità giuridica propria, tra cui vi è la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con sede a Bellinzona.

In particolare il IS 1 (uno dei quattro servizi dell’Ufficio dei contributi) qui istante si occupa dell’affiliazione degli assicurati, della fissazione dei contributi e del controllo dell’obbligo assicurativo (www.iasticino.ch).

5.3.

Nella fattispecie in esame – tenuto conto di quanto sopra esposto e visti inoltre il contenuto dell’incarto penale __________ (contenente anche l’incarto MP __________), i motivi posti alla base della presente richiesta e le mansioni attribuite all’autorità istante – appare, di principio adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della stessa prevalente sui diritti personali di PI 1 ad ottenere le informazioni richieste, e ciò in particolare con riferimento alla fattispecie di cui all’imputazione di infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni per la quale quest’ultima è stata condannata dalla Pretura penale il 13.11.2012 (inc. __________).

A ciò aggiungasi che PI 1 e il procuratore pubblico non si sono opposti alla richiesta.

In siffatte circostanze un funzionario della IS 1 è autorizzato ad esaminare l’intero incarto __________ (contenente

anche l’incarto MP __________) riguardante PI 1 presso la Pretura penale di Bellinzona, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della

cancelleria compatibilmente con i loro impegni. Il funzionario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili e necessari per le sue incombenze.

La IS 1 viene inoltre autorizzata da questa

Corte a trasmettere la documentazione raccolta, la quale deve essere in connessione con le rispettive mansioni, agli altri enti dell’Istituto delle assicurazioni,

in particolare alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e all’Ufficio assicurazione invalidità, nonché all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro nero per verificare se PI 1 abbia rispettato le disposizioni delle assicurazioni sociali rispettivamente le norme della LLN.

Va da sé che le persone – in casu i collaboratori dell’autorità istante e i collaboratori di eventuali altre autorità cantonali coinvolte – che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA).

Inoltre i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per l’obiettivo perseguito.

6. L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera