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60.2013.335 • TRAP TI 60.2013.335 Generato dall'IA

Request for Access to Archived Criminal Files for Foreign Proceedings Denied

Numero d'incarto 60.2013.335
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party, acting on behalf of a client involved in a criminal proceeding abroad concerning child abduction against another individual, requested access to archived local criminal case files pertaining to that same individual, asserting a legitimate legal interest necessary for the foreign proceedings. The Court rejected the request, reasoning that the asserted interest did not constitute a legitimate legal interest under the relevant statute that would prevail over the personal rights of the individual whose records were sought, and further noted that any necessary information gathering should properly occur through official channels of international mutual assistance in criminal matters by the relevant foreign judicial authorities.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali rapimento di minori consultazione degli atti richiesta di informazioni diritto di visita accesso all'informazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the legal basis for rejecting the request for inspection of the files.

art. 78 LTF

Cited in the section detailing the right of appeal to the Federal Tribunal against this final decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.335 · Lugano 24 ottobre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.09./9.10.2013 presentata da

IS 1 domicilio/residenza non noti a questa Corte, patr. da: PR 1 tendente ad ottenere informazioni, tra l’altro, sui procedimenti penali archiviati nei confronti di una persona;

premesso che la richiesta datata 13.09.2013, spedita il 23.09.2013, è giunta al Ministero pubblico il 26.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni in merito;

ritenuto l’esito della presente decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni inerenti a procedimenti penali promossi nei confronti di PI 2 (__________), nonché a provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Ministero pubblico;

che a sostegno della sua richiesta precisa di patrocinare IS 1 nell’ambito di un procedimento penale da lei promosso nei confronti di PI 2 per il delitto di sottrazione di minore (senza tuttavia allegare la relativa procura), sostenendo parimenti di necessitare di queste informazioni per produrne gli esiti dinanzi all’autorità giudiziaria italiana (doc. 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che, a giudizio di questa Corte, il fatto che la qui istante (cittadina __________?) abbia promosso, in __________, un non meglio precisato procedimento penale nei confronti di (un certo) PI 2 [(ex) marito? compagno?], cittadino __________, per titolo di sottrazione di minore (concerne il loro figlio/la loro figlia?) e che per questi motivi essa necessiterebbe di informazioni sui procedimenti penali nel frattempo archiviati (per quanto interessa la competenza di questa Corte) a carico di quest’ultimo, non può essere considerato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2;

che, stante la natura della richiesta e del procedimento penale pendente in __________, spetterebbe tutt’al più alle competenti autorità giudiziarie __________ raccogliere informazioni in tal senso facendo capo ai canali ufficiali dell’assistenza internazionale in materia penale;

che di conseguenza l’istanza deve essere respinta;

che, vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera