Access to Post-Investigation Documentation Denied Due to Lack of Demonstrated Legal Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing the dismissal of a money laundering investigation involving the applicant, the applicant requested the transmittal of the opening and closing documentation, along with bank statements, for a specific bank account active between 2007 and 2009. The court rejected the request because, under the relevant law governing post-procedure inspection of case files, the applicant, despite being a former party, failed to demonstrate a legitimate legal interest justifying the access to the documentation, particularly since the request concerned only bank records, which the applicant could presumably obtain directly from the now-dissolved bank or its liquidator, and the underlying reasons for needing the judicial file documents were not provided.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the substantive basis cited in the final order (order 1) for rejecting the request.
This provision was cited immediately before the pronouncement of the decision, framing the ruling.
Cited in order 3 to describe the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is possible.
Cited in order 3 to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 to specify the grounds for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 to establish the possibility of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 to indicate the rules governing standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.312 · Lugano 7 ottobre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di una relazione bancaria;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________, riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 – inc. MP __________);
che il
Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di
denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda (ABB __________);
che avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP;
che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che la relazione bancaria __________, di cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino);
che la richiesta riguarda anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari;
che mal si comprende per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr. estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento della quale ha certo diritto;
che a ciò aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte;
che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;
che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera