Administrative Authority Access to Acquittal Records Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative authority, following its report of animal mistreatment, requested access to the records of a criminal proceeding where the accused was acquitted on that charge via a non-reasoned, oral judgment, asserting a legitimate legal interest to understand the basis for the acquittal, as it concerned a matter of precedent for their enforcement duties; however, the court rejected this request because the decision was already final and unreasoned, meaning inspection of the file could not reveal the acquittal's rationale, and the authority failed to establish a legitimate legal interest overriding the rights of the implicated party, especially since the authority was not a direct party to the case and could have attended the hearing to ascertain the reasoning.
Regesto Legislator
UfficialeIstanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale quale istante. domanda respinta poiché dagli atti istruttori dell'incarto penale archiviato non emergono i motivi per i quali il giudice ha prosciolto l'imputato dall'imputazione del reato di maltrattamento di animali per negligenza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the ruling as the legal basis for the decision to reject the request for access to the case files.
These articles were cited in the preamble to the ruling concerning the reasoned/unreasoned decision, although they do not appear in the operative part.
These articles are cited in the section regarding the right to appeal to the Federal Tribunal against final decisions.
This article is cited to specify the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
These articles are cited to specify the grounds for filing an appeal with the Federal Tribunal.
This article is cited to specify the type of appeal (Recourse in criminal matters) to the Federal Tribunal.
This article is cited to specify the rules governing the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.297 · Lugano 11 novembre 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.09.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo ad una sentenza non motivata (passata in giudicato) emanata dalla Pretura penale (inc. __________);
richiamate le osservazioni 25/26.09.2013 del giudice della Pretura penale Siro Quadri, che comunica di non aver alcuna obiezione da formulare riguardo al fatto di concedere l’accesso agli atti di cui all’incarto __________, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 23/24.09.2013 e 7/8.10.2013 (duplica) del procuratore pubblico Arturo Garzoni, le osservazioni 30.09./1.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) e infine la replica 3/4.10.2013 dell’IS 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con scritto datato 13.09.2013 (spedito il 18.09.2013 e ricevuto da questa Corte il 19.09.2013) l’IS 1, per il tramite del veterinario cantonale aggiunto, richiamando gli art. 62 cpv. 4 LOG e 24 LPAn, chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ (nel frattempo archiviato) inerente a PI 2;
che a sostegno della sua richiesta l’autorità istante precisa che il surriferito procedimento penale è stato avviato a seguito della sua segnalazione al Ministero pubblico in relazione ad un’altra denuncia penale, che in data 8.07.2012 (recte: 8.07.2013) il giudice della Pretura penale ha prosciolto PI 2 (__________) dall’imputazione di maltrattamento di animali (per negligenza) a seguito dell’opposizione interposta al DA __________ del 30.07.2012 e che, essendo alla presenza di una sentenza non motivata, non è dato a sapere per quale motivo il giudice abbia deciso il suo proscioglimento: chiede dunque di poter accedere agli atti dell’incarto __________ allo scopo di valutarne tali motivazioni;
che l’autorità istante, unitamente alla sua richiesta, ha prodotto uno scritto del 26.08.2013 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, da cui emerge in particolare che quest’ultimo l’ha informata del fatto che "*(…) trattandosi di una sentenza non motivata, lo scrivente Ufficio non è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il Giudice del merito a prosciogliere parzialmente l’imputato dai reati ipotizzati a suo carico* (ndr: a carico di PI 2) *(…)*" e che "*Eventuali informazioni supplementari possono essere da Voi chieste all’Autorità competente (Pretura penale), previa istanza di accesso agli atti presentata alla lodevole Corte dei Reclami penali ex art. 62 cpv. 4 LOG*" (scritto PP 26.08.2013, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il giudice della Pretura penale non si è opposto alla richiesta, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
che il procuratore pubblico comunica che nulla osta da parte sua all’accesso agli atti da parte dell’IS 1;
che PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta affermando in particolare che l’autorità istante non è stata parte al procedimento penale in questione, che presso quest’ultima non sarebbe pendente alcuna procedura amministrativa a suo carico e che la medesima non ha alcun interesse giuridico legittimo (ex art. 62 cpv. 4 LOG) ad esaminare gli atti, essendosi già avvalsa della facoltà di cui all’art. 24 LPAn (presentando una denuncia nei suoi confronti);
che adduce inoltre che la decisione emanata dalla Pretura penale è priva di motivazione: pur ispezionando gli atti del procedimento penale, l’IS 1 non potrà desumere i motivi che hanno indotto il giudice al suo parziale proscioglimento; ritiene che la citata autorità avrebbe potuto presenziare al pubblico dibattimento al fine di conoscere le motivazioni della decisione;
che con replica 3/4.10.2013 l’Ufficio istante, in qualità di autorità preposta all’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali, ribadisce la legittimità della sua richiesta, poiché tale decisione creerebbe giurisprudenza in materia e sarebbe dunque meritevole di approfondimento da parte dei suoi collaboratori; segnala parimenti di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Pretura penale e pertanto non ha potuto presenziare (per il tramite di un suo collaboratore) al pubblico dibattimento;
che con duplica 7/8.10.2013 il procuratore pubblico ribadisce il suo nulla osta a che l’Ufficio istante possa accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nella sentenza di assoluzione parziale dell’8.07.2013;
che con lettera 14/15.10.2013 PI 2 ha comunicato che non intende formulare osservazioni di duplica, riconfermando quanto esposto nel suo precedente scritto;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che l’8.07.2013 (ndr: erroneamente datata 8.07.2012) il giudice della Pretura penale ha (tra l’altro) prosciolto PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza per i fatti descritti nel DA __________ del 30.07.2012 (inc. __________);
che la summenzionata decisione è passata in giudicato il 20.08.2013 (AI 6 – inc. __________);
che né dalla surriferita sentenza né dal relativo verbale del dibattimento 8.07.2013 (AI 5 e AI 6 – inc. __________) emergono i motivi per i quali il giudice ha deciso di prosciogliere PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza, essendo la decisione stata
motivata oralmente (art. 84 cpv. 1 CPP) ed avendo la Pretura penale rinunciato a una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP);
che va da sé che da un’eventuale esame degli (altri) atti istruttori dell’incarto penale in questione non risultano i motivi del proscioglimento dell’imputato in capo alla predetta imputazione;
che in siffatte circostanze la richiesta dell’autorità istante di ottenere l’autorizzazione a ispezionare gli atti dell’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, allo scopo di conoscere i motivi per i
quali è stato deciso il proscioglimento di PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza non può essere accolta;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, art. 82 e 84 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera