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60.2013.231 • TRAP TI 60.2013.231 Generato dall'IA

Accuser Access to Own Interrogation Record

Numero d'incarto 60.2013.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, who was the private accuser in a previously archived criminal proceeding concerning the theft and recovery of their mobile phone, sought access to a copy of their own interrogation record from that case. The court granted the request, reasoning that pursuant to the relevant judicial organization law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of records, especially since the public prosecutor did not oppose the application.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Accuser Access to Own Interrogation Record: The court granted the request, reasoning that pursuant to the relevant judicial organization law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection and copying of records, especially since the public prosecutor did not oppose the application.

Parole chiave

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accesso ai documenti sopralluogo sequestro di mezzi di prova testimonianza della vittima violazione della sfera privata registrazione clandestina di conversazioni Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision served as the basis for granting the request for inspection and copying of documents, as the applicant had a legitimate legal interest as a party in the concluded criminal proceeding.

art. 62 cpv. 4 LOG

The court explicitly cited this article when ruling on the request for inspection of the file.

ogni altra norma applicabile

This is a generic reference to all other applicable rules used in conjunction with the main ground for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.231 · Lugano 24 luglio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/16.07.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un suo verbale d’interrogatorio riguardante un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 8.07.2013

è giunta al Ministero pubblico il 9.07.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 15/16.07.2013, comunicando che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’accusatrice privata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 25.03.2013, durante un controllo e la perquisizione del bagaglio di __________, quest’ultimo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare marca __________ che risultava essere stato rubato;

che da accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che in data 20.06.2012 IS 1, cognata di __________, ha denunciato presso la Gendarmeria territoriale di __________ che il citato telefono cellulare le sarebbe stato sottratto;

che di conseguenza è stato aperto un procedimento penale a carico di __________ per le ipotesi di reato di furto, sub. ricettazione sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.05.2013 emanato dal procuratore pubblico, non essendo emersi elementi costitutivi dei reati ipotizzati (NLP __________);

che il magistrato inquirente ha parimenti deciso il dissequestro del telefono cellulare in questione a favore di IS 1 (essendo di sua proprietà) dopo il passaggio in giudicato del decreto (decreto di non luogo a procedere 21.05.2013, p. 2 e 3, NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e

322 cpv. 2 CPP;

che il medesimo è dunque passato in giudicato;

che con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del suo verbale d’interrogatorio 26.03.2013, essendo quel giorno stata convocata dalla Polizia per rispondere ad una serie di domande in relazione al furto del suo telefono cellulare (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, essendo la qui istante stata parte [in qualità di accusatrice privata (cfr., al proposito, scritto PP 15/16.07.2013, doc. 1)] al procedimento penale di cui all’inc. NLP __________, nel frattempo archiviato;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte [in qualità di accusatrice privata (cfr., al proposito, scritto PP 15/16.07.2013, doc. 1)] nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare adempiuto l’interesse giuridico legittimo della qui istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei suoi verbali d’interrogatorio del 26.03.2013 e del 30.03.2013, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che di conseguenza i verbali d’interrogatorio del 26.03.2013 e del 30.03.2013 di IS

1 vengono trasmessi, in copia, a quest’ultima unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera