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60.2013.227 • TRAP TI 60.2013.227 Generato dall'IA

Request for Transmission of Archived Criminal Files in Civil Claim Granted

Numero d'incarto 60.2013.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party involved in an ongoing civil claim for damages and moral injury, stemming from events that led to prior criminal proceedings (which concluded with a non-lieu order for threat and a finalized conviction for defamation), requested the transmission of the archived criminal case files for use in the civil investigation. The court granted the request, reasoning that the request satisfied the statutory requirement under Article 62(4) of the Cantonal Judicial Organization Law because the same parties were involved, the civil and criminal proceedings shared the same factual basis, thereby establishing a legitimate legal interest in inspecting the files which justified overriding the personal rights of those involved in the closed criminal cases.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, Art. 25 LTG, art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP, art. 41 ss. CO, art. 27 CPP TI; Request for Transmission of Archived Criminal Files in Civil Claim Granted: The court granted the request, reasoning that the request satisfied the statutory requirement under Article 62(4) of the Cantonal Judicial Organization Law because the same parties were involved, the civil and criminal proceedings shared the same factual basis, thereby establishing a legitimate legal interest in inspecting the files which justified overriding the personal rights of those involved in the closed criminal cases.

Parole chiave

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atti penali indennità per torto morale diritto processuale istruzione giudiziaria decisioni incidentali procedura per diffamazione Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the main ground used to grant the request for the transmission of case files to the lower court for civil proceedings.

Art. 25 LTG

Cited as a general applicable procedural norm in the decision to pronounce the ruling.

art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the reasoning section as the legal basis justifying the legitimate legal interest for the transmission of files.

art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP

Cited in the reasoning section regarding the finality of the non-lieu decree (NLP), but not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

art. 41 ss. CO

Cited in the reasoning section as the basis for the civil damages claim, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

art. 27 CPP TI

Cited in the reasoning section as the predecessor to Art. 62 para. 4 LOG, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.227 · Lugano 31 luglio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/15.07.2013 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti DA __________ e NLP __________, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della querela sporta il 12/15.11.2010 da PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nei confronti di PI 2 per le ipotesi di reato di calunnia, sub. diffamazione e ingiuria, nonché di minaccia in relazione ai

fatti accaduti il 3.09.2010, a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del querelato sfociato, da un lato, nel decreto di non luogo a procedere 17.01.2011 emanato dal procuratore pubblico Paolo Bordoli per l’ipotesi di reato di minaccia (per l’assenza di prove sufficienti) (NLP __________) e, dall’altro lato, nel decreto di accusa di medesima data per il reato di diffamazione (cfr., nel dettaglio, DA __________);

che il NLP __________ è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte mediante reclamo giusta i combinati art. 310 cpv.

2 e 322 cpv. 2 CPP;

che il DA __________ è passato in giudicato il 19.10.2012, poiché con scritto 15.10.2012 è stata ritirata l’opposizione interposta il 24.01.2011 al DA __________ da PI 2 e il giudice della Pretura penale ha quindi stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui all’incarto __________, dichiarando esecutivo il citato DA (decreto di stralcio 19.10.2012, inc. __________);

che con scritto 11/15.07.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS

1 postula l’autorizzazione della trasmissione degli incarti DA __________ e NLP __________ da parte del Ministero pubblico, essendo stati richiamati con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa di cui all’incarto __________;

che a fondamento della sua richiesta il pretore precisa che, presso la IS 1, tra PI

3 e PI 2 è pendente una procedura di risarcimento danni e torto morale dell’ammontare di CHF 8'200.-- fondata sugli art. 41 ss. CO e in connessione con i decreti emanati il 17.01.2011 dal procuratore pubblico Paolo Bordoli (NLP __________ e DA __________) (doc. 1);

che questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti degli incarti penali richiamati, nel frattempo archiviati, corrispondono a quelle del procedimento civile pendente presso la Pretura istante;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

che nella fattispecie in esame – stante i motivi posti alla base della presente richiesta e il contenuto degli incarti penali richiamati – appare pacifico che sia data una stretta connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e gli incarti NLP __________ e DA __________, nel frattempo archiviati, poiché le parti coinvolte sono le stesse in entrambe le sedi e i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ossia dai fatti accaduti, a __________, il 3.09.2010;

che in siffatte circostanze gli atti di entrambi incarti penali richiamati potrebbero avere indubbiamente una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile;

che in casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.

62 cpv. 4 LOG;

che di conseguenza gli incarti penali NLP __________ e DA __________ (due mappette verdi) vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;

che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera