Former Criminal Litigant's Right to Access Archived Case File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party, who had previously filed a criminal complaint regarding property issues that resulted in a non-lieu decision later upheld through multiple appeals up to the Federal Tribunal, filed an instance requesting transmission of the now-archived case file through their legal representative, who demonstrated a legitimate interest in clarifying the various related legal proceedings. The court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have the requisite legitimate legal interest under the relevant statutory provision to inspect the file and obtain copies, especially since the prosecuting authority did not object to the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 CPP, Art. 187 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Criminal Litigant's Right to Access Archived Case File: The court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have the requisite legitimate legal interest under the relevant statutory provision to inspect the file and obtain copies, especially since the prosecuting authority did not object to the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the main ground used to grant the request for inspection and transmission of case files.
This provision was cited in the preamble to the orders as the applicable legal basis for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.223 · Lugano 24 luglio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/11.07.2013 presentata dall’
IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 3.07.2013 è giunta al Ministero pubblico il 4.07.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/11.07.2013, unitamente all’incarto NLP __________, segnalando di non avere obiezioni all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto datato 21.07.2008 giunto al Ministero pubblico il 7.08.2008 (AI 1)
– completato con gli scritti 15/25.08.2008 (AI 2), 19/22.09.2008 (AI 3), 3/6.10.2008 (AI 4) – IS 1 ha sporto denuncia/querela penale contro la __________, __________, in relazione ad asseriti problemi sorti inerenti all’appartamento di sua proprietà ubicato a __________ (inc. MP __________);
che con decisione 20.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al surriferito esposto, poiché le problematiche sollevate da IS 1 assumerebbero carattere civile (AI 5
– inc. MP __________);
che con decisione 15.12.2008 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il 31.10/26.11.2008 da IS 1 avverso il surriferito decreto, poiché introdotta in maniera tardiva (inc. CRP __________);
che in data 9.04.2009 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da IS 1 contro la suddetta decisione a causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto (decisione TF __________ del 9.04.2009);
che con sentenza 24.07.2009 il Tribunale federale ha respinto la domanda di restituzione del termine inoltrata da IS 1 tendente all’annullamento della predetta decisione dell’Alta Corte (decisione TF __________ del 24.07.2009);
che con ulteriore sentenza 9.10.2009 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, la domanda di revisione delle surriferite due decisioni presentata sempre da IS 1 (decisione TF __________ del 9.10.2009);
che in data 26.03.2010 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione alle richieste di riapertura del procedimento penale datati 2.09.2009 (AI 11), 26.02.2010 (AI 13) e 22.03.2010 (AI 14) e spediti da IS 1 al Ministero pubblico, per assenza di nuovi elementi ai sensi dell’art. 187 CPP TI (NLP __________; AI 15 – inc. MP __________);
che in data 27.04.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 8/12.04.2010 presentata da IS 1 contro il NLP __________, poiché tardiva (inc. CRP __________);
che l’8.06.2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1 avverso la predetta decisione dell’allora Corte dei reclami penali (decisione TF __________ dell’8.06.2010);
che in data 17.08.2010 l’Alta Corte ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, la domanda di revisione della sentenza TF __________ dell’8.06.2010 presentata da IS 1 (decisione TF __________ del 17.08.2010);
che di conseguenza l’incarto penale NLP __________ (già inc. MP __________) è stato archiviato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di essere informato sullo stato della procedura (inc. NLP __________) e di trasmettergli il relativo incarto penale nella misura in cui fosse stato archiviato (doc. 1.a);
che a sostegno della sua richiesta precisa che gli è stato conferito mandato da parte di IS 1 allo scopo di chiarire le diverse procedure penali e civili del Canton Ticino che lo concernono, producendo parimenti copia della relativa procura (doc. 1.a e doc. 1.b);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciante/querelante ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 21, con copia dell’elenco atti) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS
1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera