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60.2013.21 • TRAP TI 60.2013.21 Generato dall'IA

Former Convict's Right to Access Criminal Records for Licensing

Numero d'incarto 60.2013.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted in two final judgments for theft and sexual acts with minors, requested certified copies of those accusation decrees, which he had lost, to submit for obtaining driving licenses of specific categories. The Court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files and obtaining copies, particularly when the request is supported by the necessity to fulfill administrative requirements related to obtaining a driving license.

Regesto Legislator

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Art. 139 cpv. 1 CP, Art. 187 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Convict's Right to Access Criminal Records for Licensing: The Court granted the request, reasoning that under the relevant law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files and obtaining copies, particularly when the request is supported by the necessity to fulfill administrative requirements related to obtaining a driving license.

Parole chiave

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casellario giudiziale consultazione degli atti furto di minore entità diritto di visita recidiva nell'infrazione status giuridico anteriore Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited as the basis for granting the request to transmit copies of the accusation decrees.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the ruling, confirming its application for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.21 · Lugano 5 febbraio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17.12.2012/24.01.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di due decreti di accusa emanati a suo carico (entrambi passati in giudicato);

premesso che la richiesta priva di data è giunta al Ministero pubblico il 17.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico avv. Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22/24.01.2013;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che l’8.10.2007 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto di giusta l’art. 139 cpv. 1 CP in relazione ai fatti avvenuti, a __________, nel periodo compreso tra il 1° e il 4.09.2007, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.--, corrispondente a dieci aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

che il predetto decreto è passato in giudicato il 12.11.2007;

che il 15.09.2008 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha nuovamente posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli giusta l’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP in relazione ai fatti avvenuti a __________, il 25.02.2008, ai danni di una persona minorenne, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e infine di non revocare il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 300.-- decretata nei suoi confronti l’8.10.2007, ma ha prolungato il periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;

che il citato decreto è passato in giudicato il 20.10.2008;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, di entrambi i decreti d’accusa emanati a suo carico, poiché li ha smarriti e deve produrli alla Sezione della circolazione di __________ per l’ottenimento della licenza di condurre delle categorie D1 e D1E (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in merito alla presente istanza;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nei procedimenti penali di cui agli incarti DA __________ e DA __________ nel frattempo archiviati, essendo il qui istante già stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) ai medesimi;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei decreti di accusa DA __________ e DA __________, poiché entrambi i procedimenti penali, nel frattempo

archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita di questi documenti nell’ambito della procedura di ottenimento della licenza di condurre delle categorie D1 e D1E;

che di conseguenza i decreti di accusa richiesti vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera