Access to Closed Criminal Records for Administrative Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court addressed a request by an individual, previously convicted in a final criminal proceeding for fraudulent attainment of a false attestation, for authorization to examine the records of that closed case to support a concurrent administrative proceeding concerning the revocation of their trustee license. The Court granted the request, reasoning that under the applicable law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case file, especially when the documents are necessary for an ongoing administrative matter directly related to the original criminal findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 4 LOG, Art. 253 CP, Art. 20 LFid, Art. 27 CPP, Art. 77 CPP; Access to Closed Criminal Records for Administrative Proceeding: The Court granted the request, reasoning that under the applicable law, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection of the case file, especially when the documents are necessary for an ongoing administrative matter directly related to the original criminal findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to examine the case files was granted based on this article.
This article was cited in the decision's basis before the pronouncement of the orders.
Mentioned as the basis for transmitting the case minutes, although not explicitly repeated in the dispositive orders.
Mentioned in the reasoning as the basis for the administrative proceeding justifying the need for file access, but not cited in the dispositive orders.
Mentioned in the reasoning as the crime for which the party was convicted, but not cited in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.189 · Lugano 11 giugno 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.06.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 5.06.2013 è stata inviata, via fax, lo stesso giorno al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna
– l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.06.2013, formulando il suo preavviso favorevole;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia sporta dalla __________ nei confronti di un’altra persona è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1, fiduciario, sfociato nel decreto di accusa 28.01.2013, mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l’art. 253 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quarantacinque aliquote da CHF 150.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 6'750.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (quale pena parzialmente aggiuntiva ad un’altra pena decretata nei suoi confronti il 25.08.2008), alla multa di CHF 1'500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.03.2013;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, di poter accedere al citato incarto penale, precisando che l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto nei confronti del suo patrocinato un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 20 LFid e che il termine, prorogato, per presentare le osservazioni alla predetta autorità verrà a scadere il 21.06.2013 (cfr. istanza datata 5.06.2013 e procura del 24.05.2013 ivi annessa);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ del 28.01.2013 (passato in giudicato), ovverossia gli AI 7, AI 8, AI 11 e AI 19, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita di questi atti nell’ambito del procedimento amministrativo [revoca del diritto di esercitare la professione di fiduciario da parte dell’autorità di vigilanza (art. 20 LFid)] pendente nei confronti di IS 1;
che di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CPP) datato 16.01.2013, gli atti istruttori AI 7, AI 8, AI 11 e AI 19 dell’incarto MP __________ e il decreto di accusa 28.01.2013 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera