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60.2013.173 • TRAP TI 60.2013.173 Generato dall'IA

Inmate v. Justice Division (Disciplinary Fine Appeal Jurisdiction)

Numero d'incarto 60.2013.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An inmate appealed a decision by the Justice Division that rejected a request for the restoration of time limits for appealing a prior decision which had deemed the inmate's appeal against a CHF 100 disciplinary fine inadmissible due to being untimely. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that it lacked jurisdiction because the term "decisions on the execution of sentences and measures" in the relevant statute should be interpreted restrictively to cover only decisions concerning the execution (*Vollstreckung*) of sentences (like progressive regime or suspension) and not decisions related to the actual serving or administration (*Vollzug*) of the sentence, such as internal disciplinary matters governed by cantonal regulations; therefore, disciplinary fines and related time-limit restoration requests fall outside the scope of its review authority.

Regesto Legislator

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Art. 49 cpv. 1 REPM, Art. 50 cpv. 1 vREPM, Art. 57 cpv. 1 REPM, Art. 12 cpv. 2 LEPM, Art. 6 CEDU, Art. 439 CPP; Inmate v. Justice Division (Disciplinary Fine Appeal Jurisdiction): The appellate court dismissed the appeal, reasoning that it lacked jurisdiction because the term "decisions on the execution of sentences and measures" in the relevant statute should be interpreted restrictively to cover only decisions concerning the execution (*Vollstreckung*) of sentences (like progressive regime or suspension) and not decisions related to the actual serving or administration (*Vollzug*) of the sentence, such as internal disciplinary matters governed by cantonal regulations; therefore, disciplinary fines and related time-limit restoration requests fall outside the scope of its review authority.

Parole chiave

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amministrazione della giustizia multe disciplinari incompetenza per materia sospensione di pena impugnabilità della decisione di rinvio e-justice

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cpv. 1 REPM
Cited in the reasoning to establish the authority that issues disciplinary sanctions.
Art. 50 cpv. 1 vREPM
Cited in the reasoning as the prior version of the rule establishing the authority that issues disciplinary sanctions.
Art. 57 cpv. 1 REPM
Cited in the reasoning to establish the original appeal route to the cantonal Division of Justice, which is context for the current appeal's inadmissibility.
Art. 12 cpv. 2 LEPM
The court used the interpretation of this article (that it does not cover disciplinary decisions) to justify declaring the appeal inadmissible (Point 1.5).
Art. 6 CEDU
Nel presente caso siamo in presenza di una multa disciplinare di CHF 100.--, che certo non può assurgere pertanto al carattere penale che giustifica l’applicazione dell’art. 6 CEDU.
Art. 439 CPP
BRÄGGER, art. 439 CPP n.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Cited in the section detailing the time limit for appeal to the Federal Tribunal.
Art. 78 LTF
Cited as the basis for filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 cpv. 2 LEPM

The court used the interpretation of this article (that it does not cover disciplinary decisions) to justify declaring the appeal inadmissible (Point 1.5).

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the legal remedy (right to appeal to the Federal Tribunal) against final decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the time limit for appeal to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in the section detailing the standing to appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for appeal available when appealing to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited as the basis for filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

art. 57 cpv. 1 REPM

Cited in the reasoning to establish the original appeal route to the cantonal Division of Justice, which is context for the current appeal's inadmissibility.

art. 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento

Cited in the reasoning to establish the original appeal route to the cantonal Division of Justice, which is context for the current appeal's inadmissibility.

art. 49 cpv. 1 REPM

Cited in the reasoning to establish the authority that issues disciplinary sanctions.

art. 50 cpv. 1 vREPM

Cited in the reasoning as the prior version of the rule establishing the authority that issues disciplinary sanctions.

art. 85 cpv. 1 lit. f e cpv. 3 del Regolamento

Cited in the reasoning to establish the authority that issues disciplinary sanctions.

art. 56 e 57 REPM

Cited in the reasoning regarding the absence of appeal avenues to the appellate court in disciplinary matters.

art. 81 Regolamento

Cited in the reasoning regarding the absence of appeal avenues to the appellate court in disciplinary matters.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, the decision to waive costs in order 2 implies the application of cost rules (often Art. 66 LTF for appeals), but since the waiver is stated in the text preceding the orders ('si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese') and no specific cost article is cited in the dispositive itself, it is excluded based on strict rule compliance, unless Art. 66 LTF was cited in order 2. Order 2 states: 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese.' Since no specific article number for costs is included in the numbered orders (1, 2, 3), no cost provision is included.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.173 · Lugano 31 maggio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere: · Alessandro Achini, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 23/27.5.2013 presentato da

RE 1 contro

la decisione della divisione della Giustizia del dipartimento delle istituzioni del 14/16.5.2013 che ha respinto un’istanza di restituzione termini;

ritenuto che, dato l’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio di allegati

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il reclamante è attualmente detenuto in espiazione pena presso le Strutture carcerarie cantonali.

b. In data 7.2.2013 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto al reclamante una multa disciplinare di CHF 100.-- per aver assunto un comportamento aggressivo nei confronti di un altro detenuto.

c. Contro la decisione di multa, RE 1 ha presentato reclamo alla Divisione della giustizia.

d.Con decisione 20.2.2013 la Divisione della giustizia ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto intempestivo.

e. Con istanza di restituzione in intero del 27.2.2013 RE 1 ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine per inoltrare reclamo.

f. Con decisione 14/16.5.2013 qui impugnata, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza di restituzione.

g.Con il presente gravame il reclamante chiede di annullare la decisione della Divisione della giustizia del 14/16.5.2013 e che gli sia concessa l’auspicata restituzione dei termini.

in diritto

1. 1.1.

Preliminarmente, si pone il quesito della competenza di questa Corte a statuire su un reclamo contro una decisione in materia disciplinare, emanata dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali, e confermata dalla Divisione della giustizia su reclamo.

1.2.

La competenza per ordinare sanzioni disciplinari, ed in particolare la multa fino a CHF 200.--, è attribuita dall’art. 49 cpv. 1 REPM (art. 50 cpv. 1 vREPM) alla Direzione delle strutture carcerarie.

Analoga soluzione è prevista dagli art. 85 cpv. 1 lit. f e cpv. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie (abbreviato Regolamento).

Contro la decisione della Direzione è possibile il reclamo alla Divisione della giustizia, giusta gli art. 57 cpv. 1 REPM e 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento.

La decisione 20.2.2013 è stata prolata su reclamo dalla Divisione in base a dette disposizioni.

Analogamente, la decisione 14/16.5.2013 sulla restituzione del termine (di ricorso alla Divisione) è stata prolata da quest’ultima.

1.3.

Né il REPM, né il Regolamento indicano ulteriori vie di ricorso contro la decisione della Divisione della giustizia.

Nella propria decisione, la Divisione della giustizia non ha indicato una via di ricorso.

Con diverse sentenze (14.12.2012 inc. __________, 12.12.2012, inc. __________, 113.12.2013 inc. __________, 24.5.2013 inc. __________), questa Corte si è dichiarata incompetente, per i motivi esposti di seguito.

1.4.

Una competenza di questa Corte non sussiste in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LEPM invocato dal reclamante.

I termini “*decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure*” utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM devono essere interpretati.

1.4.1.

Di scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria, né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010 forniscono indicazioni utili: dicono poco o nulla rispetto a questa disposizione. Di certo né il governo cantonale, né il parlamento hanno manifestato l’intenzione di voler cambiare rispetto alla situazione precedente. Neppure viene detto o accennato ad una volontà di generalizzare, mediante detta norma, la via giudiziaria.

1.4.2.

In una decisione del 20.4.2009 (sentenza TF 6B_34/2009, consid. 2), il Tribunale federale ha previsto un controllo da parte di un’autorità giudiziaria solo delle sanzioni disciplinari che oltrepassano i venti giorni di isolamento in cella di rigore, in quanto ritenute assumere, oltre tale soglia, un carattere penale.

Nel presente caso siamo in presenza di una multa disciplinare di CHF 100.--, che certo non può assurgere pertanto al carattere penale che giustifica l’applicazione dell’art. 6 CEDU.

1.4.3.

Questa Corte ritiene che i termini “*decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure*” utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM vadano compresi in senso restrittivo, in particolare consentendo il reclamo unicamente contro le decisioni di esecuzione pena, non contro le decisioni relative all’espiazione pena.

Questa distinzione tra “*Vollstreckung*” e “*Vollzug*” (BSK StPO – B. BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in applicazione di norme federali.

Nella seconda categoria sono sussumibili le modalità concrete di espiazione della sanzione privativa della libertà nello stabilimento o penitenziario designato, in base ai regolamenti ivi vigenti, prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.

Solo le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.

1.4.4.

A sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art.

56 e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in applicazione dei medesimi.

1.5.

Per quanto esposto, non è dato reclamo contro le decisioni in materia disciplinare, e quindi neppure su quelle relative alle restituzioni dei termini.

Il reclamo è pertanto da dichiararsi irricevibile.

2. Il reclamo è irricevibile. Date la particolarità del caso, la situazione normativa poco chiara e l’errata indicazione della via di reclamo nella decisione impugnata, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere