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60.2013.137 • TRAP TI 60.2013.137 Generato dall'IA

Appeal Court Grants Access to Archived Police Report Following Dismissal

Numero d'incarto 60.2013.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Criminal Appeals Court considered a request from an individual, previously an accused party in a criminal proceeding for damage and threats which was subsequently archived via a non-lieu decree, seeking a copy of the police report from that finalized proceeding. The Court reasoned that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, an interpretation supported by preparatory works, and since the public prosecutor did not object, the request for the police report copy was granted without imposition of judicial fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 144 CP, Art. 180 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile; Appeal Court Grants Access to Archived Police Report Following Dismissal: The Court reasoned that under the applicable law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest to inspect the case files, an interpretation supported by preparatory works, and since the public prosecutor did not object, the request for the police report copy was granted without imposition of judicial fees or costs.

Parole chiave

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rapporto di polizia consultazione degli atti danneggiamento diritto processuale principio di pubblicità minaccia nel diritto penale Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was explicitly cited as the basis for granting the application to obtain copies of the case file.

ogni altra norma applicabile

Cited generically alongside art. 62 cpv. 4 LOG to issue the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.137 · Lugano 6 maggio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.04.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 19.04.2013

è giunta al Ministero pubblico il 22.04.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 24/25.04.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ (mediante l’apposito

formulario) il 20/23.03.2012 nei confronti di IS 1 in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. MP __________) a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di danneggiamento (art. 144 CP) e minaccia (art. 180 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.04.2013 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.

2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera