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60.2013.134 • TRAP TI 60.2013.134 Generato dall'IA

Applicant v. Public Ministry: Access to Closed Investigation File Granted

Numero d'incarto 60.2013.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An applicant sought access to the records of a closed investigation file, asserting a legal right to review the documentation concerning an inquiry that had been abandoned and finalized, even though no formal criminal proceedings had been opened against them. The Court granted the request, reasoning under the relevant judicial organization law that the applicant demonstrated a legitimate legal interest in inspecting the file, which contained only correspondence personally concerning the applicant, outweighing the privacy rights of others involved, and therefore authorized the individual to view and potentially copy the archived documents held by the Public Ministry.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza di ispezione degli atti. richiesta di esaminare gli atti di un incarto penale contenente soltanto corrispondenza tra l'istante e il Ministero pubblico

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di accesso ai documenti atti istruttori istruzione giudiziaria apertura della procedura diritto processuale diritto d'accesso limitato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the ruling and is the basis for granting the request for inspection of the files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited in the preamble preceding the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.134 · Lugano 12 giugno 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.04.2013 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere gli atti dell’incarto ABB __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza IS 1 chiede di "*(…) poter visionare senza nulla escludere, tutto il contenuto del fascicolo inerente l’incarto d’istruzione abbandonato con decreto ABB __________, cresciuto in giudicato*", precisando parimenti che la sua richiesta "*(…) è determinata dalla necessità di verificare e conoscere anzitutto, per quale motivo è stata decretata l’apertura di un incarto d’istruzione penale su di me, ma anche dal fatto che, prendere conoscenza dei documenti che fanno parte di un incarto d’istruzione su di me condotto, in seguito abbandonato e cresciuto in giudicato, conformemente alle disposizioni di leggi vigenti, è comunque un mio diritto*"(istanza 22/23.04.2013);

che su richiesta 23.04.2013, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte l’incarto ABB __________ (una cartelletta verde);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne unicamente uno scambio epistolare tra IS 1 e l’allora procuratore generale Bruno Balestra avvenuto nel periodo compreso tra il mese di aprile 2006 e il mese di marzo 2010 (inc. ABB __________);

che da questi atti non risulta che a carico di IS 1 sia stato aperto un procedimento penale dal Ministero pubblico del Canton Ticino e tantomeno che a suo carico sia stato emanato un decreto di abbandono;

che ciò posto – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto ABB __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti del citato incarto nel frattempo archiviato, nonostante a suo carico non sia stato aperto alcun procedimento penale, ma un fascicolo di corrispondenza che lo concerne personalmente;

che di conseguenza IS 1 è autorizzato a visionare presso il Ministero pubblico gli atti dell’incarto ABB __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

che egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, considerato come l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne il qui istante.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera