Access to Concluded Criminal File for Administrative Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted in a finalized criminal proceeding for a serious traffic offense, sought authorization to inspect the case file, citing the need for the documentation to defend against a subsequent administrative decision. The reviewing court granted the request, reasoning that under the relevant law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the file, especially when the documentation is needed for related legal proceedings, thereby overcoming any competing personal rights of those involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Access to Concluded Criminal File for Administrative Defense: The reviewing court granted the request, reasoning that under the relevant law, parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the file, especially when the documentation is needed for related legal proceedings, thereby overcoming any competing personal rights of those involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for accepting the request to examine the case files.
This provision was cited in the preamble to the final orders, justifying the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2013.126 · Lugano 22 aprile 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.04.2013 8 (anticipata via fax) presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di quanto accaduto il 12.10.2012, in territorio di __________, sull’autostrada __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 10.12.2012, mediante il quale il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote da CHF 70.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 4'200.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il citato decreto è passato in giudicato il 10.01.2013;
che con la presente istanza – anticipata via fax – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di poter accedere agli atti del suddetto incarto penale, essendo il 15.04.2013 stata emanata una decisione amministrativa a carico del suo cliente;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per formulare eventuali osservazioni, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo patrocinatore giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad accedere all’incarto penale sfociato nel DA __________ rispettivamente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dello stesso, ovverossia del rapporto di costatazione per eccesso di velocità del 12.10.2012 e della documentazione ivi annessa, nonché del decreto di accusa 10.12.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato ha interessato il qui istante personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita della documentazione in questione nell’ambito del procedimento amministrativo avviato nei confronti del suo assistito;
che di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera