Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2013.121 • TRAP TI 60.2013.121 Generato dall'IA

Appellate Court Grants Release of Archived Criminal Files for Related Civil Action Following Evidentiary Review

Numero d'incarto 60.2013.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court requested the transmittal of archived criminal case files to support a related civil action stemming from financial malversations committed by a director against clients of a fiduciary company, where the subsequent criminal proceedings had already resulted in dismissals against other implicated parties. The appellate court granted the request because the party seeking the records demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute, finding a clear connection between the prior criminal investigations—which examined the same facts, involved the same victims as plaintiffs in the civil case, and cleared certain executives of criminal responsibility—and the ongoing civil dispute concerning the recovery of misappropriated funds, mandating that the transmission occur only after the criminal files are vetted by the lower court judge to exclude irrelevant or protected material.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 191 LEF, Art. 231 LEF, Art. 260 LEF, Art. 305bis CP, Art. 186 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Appellate Court Grants Release of Archived Criminal Files for Related Civil Action Following Evidentiary Review: The appellate court granted the request because the party seeking the records demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute, finding a clear connection between the prior criminal investigations—which examined the same facts, involved the same victims as plaintiffs in the civil case, and cleared certain executives of criminal responsibility—and the ongoing civil dispute concerning the recovery of misappropriated funds, mandating that the transmission occur only after the criminal files are vetted by the lower court judge to exclude irrelevant or protected material.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali procedure connesse causa civile indagine preliminare dissigillamento di atti ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 62 cpv. 4 LOG

The application for transmission of records was granted based on this provision, which governs access to criminal case files after the conclusion of proceedings.

Art. 25 LTG

Cited as a generally applicable provision governing the decision in conjunction with Art. 62 cpv. 4 LOG.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, which were charged to the applicant in the dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2013.121 · Lugano 30 aprile 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, ricusatisi)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.04.2013 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali CRP __________ e CRP __________ nel frattempo archiviati ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito del decesso di __________ [azionista e presidente del consiglio d'amministrazione della fiduciaria __________ e presidente del __________ (di seguito __________)] avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha avviato d'ufficio una procedura penale intesa ad accertare le malversazioni commesse da quest'ultimo a danno dei clienti di __________ a favore del __________ ed eventuali responsabilità della direzione generale della (già) __________ di __________, presso i quali erano depositati i fondi dei clienti della fiduciaria.

Tale inchiesta ha permesso di appurare che tra il __________ e il __________, __________ si era effettivamente indebitamente appropriato di fondi di spettanza di alcuni clienti di __________, utilizzandoli, in parte, per scopi privati e, in parte, dirottandoli nelle casse del __________ (cfr. decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 3, NLP __________). Tra i clienti di __________ vi erano pure __________ e __________.

Con decisione 13.05.2002 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale aperto d'ufficio nei confronti della direzione generale dell'istituto bancario sopraindicato in ordine all'ipotesi di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (decreto di non luogo a procedere 13.05.2002, NLP __________).

L’(allora) Camera dei ricorsi penali ha poi respinto l'istanza di promozione dell'accusa presentata – tra gli altri – da __________ e __________ contro il predetto decreto [sentenza 5.07.2002 (passata in giudicato), inc. CRP __________].

2. Il 28.04.2003 il __________ ha presentato istanza di autofallimento giusta l'art.

191 LEF alla Pretura del distretto di __________.

Con decreto 6.06.2003 il pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF. __________ e __________ hanno insinuato i rispettivi crediti che sono stati riconosciuti e ammessi nella graduatoria del fallimento (doc. 8 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, inc. MP __________, AI 1).

Con decisione 15.02.2006, l'Ufficio fallimenti di __________ ha ceduto ex art. 260 LEF alle società sopraindicate il "*(…) diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita conformemente all'art. 754/456 CO (…)*" (doc. 9 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1). Cessione poi prorogata con decisione 12.09.2006 (doc. 10 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1).

3. Con scritto 6/11.12.2006 __________ e __________ hanno sporto denuncia penale nei confronti "*(…) dei soggetti genericamente indicati come ex-organi del __________ (…)*" per titolo di cattiva gestione "*(…) eventualmente altri reati del Titolo secondo, capitolo 3 della parte speciale del CP; eventualmente riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP (…)*" (denuncia penale 6/11.12.2006, p. 1, inc. MP __________, AI 1).

Con decisione 12.08.2009 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia penale (NLP __________).

Con sentenza 2.12.2010 (passata in giudicato) l’(allora) Camera dei ricorsi penali, autorità adita da __________ e __________ con istanza di promozione dell’accusa 24/25.08.2009 ex art. 186 CPP TI contro la citata decisione, ha respinto

– per quanto ricevibile – l’impugnativa (inc. CRP __________).

4. Con scritto 12/15.04.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS

1 postula la trasmissione degli incarti CRP __________ e CRP __________ nel frattempo archiviati, essendo stati richiamati con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa da __________ e __________

nei confronti di __________ – __________ (cfr. istanza 12/15.04.2013, doc. 1). La Pretura istante ha omesso in particolare

di specificare l’oggetto della vertenza civile in essere tra le parti.

A sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto (privo di data) dell’avv. __________, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (cfr. doc. 1.a annesso all’istanza 12/15.04.2013).

Il predetto legale evidenzia in particolare che il richiamo degli incarti penali in questione permetterebbe di comprovare che nell’ambito dei diversi procedimenti penali promossi dal Ministero pubblico in merito al fallimento del __________ e della __________ sia stata esclusa qualsiasi responsabilità di natura penale da parte dei dirigenti del __________, in particolare di __________. Gli atti acquisiti nel corso delle inchieste penali permetterebbero inoltre di comprovare che gli organi del __________ erano all’oscuro delle malversazioni che __________ stava commettendo a danno dei suoi clienti privati e, di riflesso, della __________, che il denaro sottratto da __________ sarebbe stato utilizzato per scopi personali (estranei al __________), che l’attrice era un cliente privato di quest’ultimo, la cui gestione veniva effettuata per il tramite delle sue società private (in particolare la __________) e che le malversazioni ai danni dell’attrice sarebbero state commesse dopo che __________ aveva lasciato definitivamente qualsiasi carica all’interno del __________. La documentazione assumerebbe rilevanza anche per il calcolo della prescrizione.

5. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6. Nella fattispecie in esame – viste le motivazioni addotte dall’avv. __________ e il contenuto delle decisioni 5.07.2002 e 2.12.2010 emanate dall’(allora) Camera dei ricorsi penali – appare adempiuta una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e i procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati.

Nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ (congiunto con l’inc. CRP __________ per unità di materia) sfociato nella sentenza 5.07.2002 (inc. CRP __________) e di cui all’incarto CRP __________ sfociato nella sentenza 2.12.2010, __________ e __________ (parti attrici nell’ambito del procedimento civile) erano istanti.

__________, già dirigente della __________ di __________ e già presidente del __________, dal canto suo, era parte (in qualità di denunciato) al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________.

A ciò aggiungasi che nel NLP __________ del 12.09.2009 [confermato dall’(allora) Camera dei ricorsi con decisione 2.12.2010] il magistrato inquirente aveva in particolare rilevato che l’assetto fattuale alla base della denuncia 6/11.12.2006 è il medesimo, tra l’altro, di quello esaminato nel NLP __________ del 13.05.2002 e che "*(…) in occasione dell’istruttoria delle precedenti inchieste erano state verificate non solo eventuali responsabilità penali a carico degli organi dirigenti di __________, ma anche – per dirla con le parole delle denuncianti, che così l’avevano chiesto – di ogni altra persona eventualmente interessata, nell’ambito delle malversazioni commesse da __________ anche a danno degli istanti (…)*" (decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 15, NLP __________).

Appare dunque pacifico che i tre procedimenti penali nel frattempo archiviati e richiamati dalla Pretura istante (inc. CRP __________ e __________) e quello civile siano in stretta connessione tra di loro e traggano le loro origini dal medesimo complesso

dei fatti, ovverossia dalle malversazioni commesse da __________ a danno dei clienti di __________, tra cui la __________ e la __________, a favore del __________, i cui averi erano depositati

presso la (già) __________, di cui __________ era stato presidente (__________) rispettivamente dirigente (__________).

In siffatte circostanze, alcuni atti dei procedimenti penali in questione potrebbero dunque essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, questa Corte trasmetterà l’incarto CRP __________, l’incarto CRP __________ e l’incarto CRP __________ direttamente alla IS 1 alle seguenti condizioni:

gli atti istruttori dei tre incarti penali richiamati dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore.

Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte ai procedimenti penali in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovrà/dovranno dapprima estrapolare dagli incarti CRP __________, __________ e __________ gli atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovranno togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti al procedimento civile.

Questi (e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, i quali indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________.

La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire i tre incarti penali in questione direttamente a questa Corte, al più tardi, a procedimento civile concluso.

La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera