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60.2013.105 • TRAP TI 60.2013.105 Generato dall'IA

Administrative Authority Access to Archived Criminal Files

Numero d'incarto 60.2013.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative authority requested authorization to examine archived criminal case files concerning an individual, asserting the files contained information relevant to its ongoing administrative penal proceeding regarding suspected violations of the federal law on medicinal products and medical devices. The Court, referencing prior jurisprudence establishing that this authority, as the prosecuting body for violations of the relevant law, possesses a legitimate legal interest to access concluded criminal files relevant to its duties under the federal administrative criminal procedure, decided the request was granted in principle, affirming the authority's right to directly examine and copy such files from cantonal penal authorities, provided professional secrecy is respected, thus satisfying the current request based on established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 3 num, Art. 27 CPP, Art. 86 LATer, Art. 90 cpv. 1 LATer, Art. 21 cpv. 1 DPA, Art. 63 cpv. 1 LATer; Administrative Authority Access to Archived Criminal Files: The Court, referencing prior jurisprudence establishing that this authority, as the prosecuting body for violations of the relevant law, possesses a legitimate legal interest to access concluded criminal files relevant to its duties under the federal administrative criminal procedure, decided the request was granted in principle, affirming the authority's right to directly examine and copy such files from cantonal penal authorities, provided professional secrecy is respected, thus satisfying the current request based on established precedent.

Parole chiave

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consultazione degli atti atti penali autorità amministrativa diritto di controllo accesso all'informazione diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 num
Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale DA __________ (recte: DA __________) (già inc.
Art. 27 CPP
4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 86 LATer
La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p.
Art. 90 cpv. 1 LATer
Giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer il perseguimento penale nell’ambito della competenza della Confederazione è condotto dalla IS 1 in virtù delle disposizioni della DPA.
Art. 21 cpv. 1 DPA
Nella misura in cui sono dati gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p.
Art. 63 cpv. 1 LATer
I servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).
Art. 63 cpv. 2 LATer
Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2 LATer).
Art. 30 cpv. 1 DPA
Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale DA __________ (recte: DA __________) (già inc.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision dictates the procedure for allowing inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings, which is the basis for granting the request in order 1.

art. 30 della LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

This provision regarding assistance between authorities was cited when the request was made and is part of the legal framework mentioned before the final ruling.

LATer

This federal law governing therapeutic agents is cited as the substantive law under which the requesting authority operates and is relevant to the decision.

art. 90 LATer

This article defines the IS 1 as the authority competent for criminal prosecution under the LATer, establishing its standing.

art. 61 LATer

This article concerning professional secrecy is mentioned in the principle decision (considerand 5.3) which governs how the inspection must proceed.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited in the preamble to the final orders ('visti') as a normative basis for the decision.

LATer

This law is cited in the preamble to the final orders ('visti') as a normative basis for the decision.

DPA

This law is cited in the preamble to the final orders ('visti') as a normative basis for the decision.

art. 64 LTF

Although not explicitly mentioned in the final orders (1, 2, 3), the reasoning mentions cost considerations (Art. 7 in the original text, which is replaced by the required format). Since no specific cost article is cited in the dispositive other than the statement in order 2, and no LTF articles are cited in the dispositive, I must re-examine the cost provision mentioned in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

This article is typically used for costs, but here order 2 states 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese' (No court fees and costs are charged), which is a decision on costs based on the circumstances detailed in consideration 7.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.105 · Lugano 24 maggio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/28.03.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare, tra gli altri, l’incarto penale DA __________ (già inc. MP __________), nel frattempo archiviato, riguardante PI 2;

premesso che la richiesta datata 26.03.2013 è giunta al Ministero pubblico il 27.03.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28.03.2013;

richiamato lo scritto 8.04.2013 del procuratore generale John Noseda, mediante il quale comunica di non aver particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 11/15.04.2013 e 19/22.04.2013 (duplica) di PI 2, nonché la replica 17/18.04.2013 dell’autorità istante, di cui si dirà – nella misura del necessario – in corso di motivazione;

rilevato che il procuratore generale ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico di PI 2 è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.12.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (DA __________). Il predetto decreto è passato in giudicato il 19.01.2009.

2. Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale DA __________ (recte: DA __________) (già inc. MP __________) riguardante PI 2.

A sostegno della sua richiesta precisa che presso la IS 1 è stato aperto un procedimento penale amministrativo nei confronti di diverse persone del Canton __________ e __________ per sospetto di infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21) in relazione al commercio all’ingrosso di medicamenti / alla violazione di norme GDP. Secondo le informazioni fornite dal __________ cantonale diversi incarti penali, tra cui quello riguardante PI 2, potrebbero contenere informazioni utili per il procedimento penale amministrativo in questione. Il __________ cantonale ticinese si occuperà dell’ispezione degli atti e di fotocopiare gli atti necessari per la IS 1.

3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte. PI 2, dal canto suo, dopo aver richiesto ulteriori delucidazioni e preso atto del contenuto della replica della IS 1 [mediante la quale la predetta autorità ha in particolare comunicato che "*(…) Dalle informazioni ottenute dal __________ cantonale ticinese, gli atti richiesti potrebbero contenere delle informazioni importanti per lo svolgimento di un procedimento penale aperto dall’Istituto per sospetto d’infrazione alla legge sugli agenti terapeutici (…) nei confronti di diverse persone domiciliate nel cantone __________ e __________, ma non nei confronti del Signor PI 2*", che "*(…) secondo l’art. 3 num. 15 dell’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3), le autorità cantonali sono obbligate a comunicare all’Istituto tutte le sentenze e tutte le decisioni amministrative di carattere penale emanate in applicazione della LATer*" e che "*La sentenza alla quale si riferiscono gli atti richiesti non ci è tuttavia mai stata* comunicata" (replica 17/18.04.2013, p. 1 e 2)], con le sue osservazioni di duplica autorizza la IS 1 a visionare i suoi atti.

Il procuratore generale ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica.

4. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5. 5.1.

IS

1 è l'autorità centrale svizzera di sorveglianza per gli agenti terapeutici. In qualità di ente di

diritto pubblico della Confederazione, con sede a __________, esso è autonomo nella sua organizzazione e gestione e dispone di fondi propri. IS 1 fa parte del Dipartimento federale dell'interno ed ha iniziato la sua attività il 1°.01.2002 con l’entrata in vigore della LATer. A tutela della salute delle persone e degli animali, IS 1 si assicura che i medicamenti e i dispositivi medici siano efficaci e sicuri. La valutazione approfondita degli agenti terapeutici comprende il riconoscimento tempestivo di nuovi rischi e la realizzazione rapida di misure riguardanti la sicurezza. IS 1 informa puntualmente in modo mirato gli specialisti e il pubblico sui problemi e le nuove conoscenze nel settore degli agenti terapeutici.

Le competenze di IS 1 sono in particolare l'omologazione di medicamenti, le autorizzazioni di esercizio per la fabbricazione e il commercio all'ingrosso nonché le ispezioni, la sorveglianza del mercato di medicamenti e dispositivi medici, il controllo del traffico degli stupefacenti, gli esami analitici di laboratorio sulla qualità del medicamento e l'attività legislativa e la normalizzazione (cfr. __________; cfr. anche la LATer).

5.2.

La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3060 ss.].

Giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer il perseguimento penale nell’ambito della competenza della Confederazione è condotto dalla IS 1 in virtù delle disposizioni della DPA.

La IS 1 può dunque condurre inchieste (che esigono conoscenze tecniche approfondite) ed emanare decreti e decisioni penali. Nella misura in cui sono dati gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3063].

I servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).

Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2 LATer).

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (art. 30 cpv. 1 DPA).

Giusta l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati. Del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (art. 30 cpv. 3 DPA). Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell’ambito di questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità (art. 30 cpv. 4 DPA).

Non va del resto dimenticato che le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione, tra l’altro, della LATer all’IS 1 (art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali del 10.11.2004, RS 312.3).

Infine, l’allora Camera dei ricorsi penali – dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali – nella decisione 16.02.2010 (inc. CRP __________) aveva stabilito che IS 1, essendo un’autorità penale di perseguimento giusta l’art. 90 LATer, non doveva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione alla richiesta di poter accedere agli atti di un procedimento penale pendente a carico di diverse persone per contravvenzione aggravata alla LATer ["*(…). Nel presente caso, in base all’art. 90 della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, l’istante è l’autorità competente per il perseguimento penale delle violazioni della surriferita legge. Trattandosi di un’autorità penale di perseguimento, non deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP, ma ha diritto di accedere agli atti e ricevere copia dei medesimi, in quanto necessario per l’adempimento delle sue attribuzioni penali. (…)*" (decisione 16.02.2010, p. 2, consid. 4., inc. CRP __________)].

5.3.

Alla luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite alla IS 1 e le suddette disposizioni, questa Corte con decisione 24.05.2013 (inc. CRP __________) ha ritenuto di dover emanare una decisione di principio, statuendo quanto segue:

"*La Corte* *dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1

– quale autorità di perseguimento penale giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art.

62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (in applicazione della LATer) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).*

*Va da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale (art. 61 LATer).*

*In caso di dubbio, la IS 1 può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione*" (decisione 24.05.2013, p. 5, inc. CRP __________).

6. Per quanto interessa la fattispecie in esame, la IS 1 può dunque rivolgersi direttamente al Ministero pubblico, autorità alla quale viene ritornata, per evasione, la presente istanza.

7. Stante la funzione dell’istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LATer, la DPA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera