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60.2013.100 • TRAP TI 60.2013.100 Generato dall'IA

Administrative Authority Access to Concluded Criminal Files for Drug Law Violations

Numero d'incarto 60.2013.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative authority, responsible for overseeing therapeutics and devices, requested authorization to inspect files from a previously concluded criminal proceeding concerning an individual, arguing the documents were necessary for an administrative criminal proceeding it initiated regarding violations of drug laws, and since the prosecutor general had no objections and the subject of the prior case did not oppose the request, the Court ruled that this authority, as the prosecuting body under federal law concerning therapeutics and devices, has a legitimate legal interest under the Judicial Organization Law to access and copy files from concluded criminal proceedings relevant to its duties without repeatedly using the standard access procedure, provided such access respects professional secrecy.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 86 LATer, Art. 90 cpv. 1 LATer, Art. 21 cpv. 1 DPA, Art. 63 cpv. 1 LATer, Art. 63 cpv. 2 LATer; Administrative Authority Access to Concluded Criminal Files for Drug Law Violations: La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3060 ss.].

Parole chiave

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autorità amministrativa consultazione degli atti atti penali sopralluogo doveri del ministero pubblico applicazione delle leggi

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 86 LATer
La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p.
Art. 90 cpv. 1 LATer
Cited in the operative part as part of the applicable law used to justify the principal decision regarding the applicant's entitlement.
Art. 21 cpv. 1 DPA
Nella misura in cui sono dati gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p.
Art. 63 cpv. 1 LATer
I servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).
Art. 63 cpv. 2 LATer
Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2 LATer).
Art. 30 cpv. 1 DPA
Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22.03.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale MP __________ (ora ACC __________) riguardante PI 2.
Art. 30 cpv. 2 DPA
Giusta l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the operative part to rule on the application regarding the inspection of case files.

Art. 90 cpv. 1 LATer

Cited in the operative part as part of the applicable law used to justify the principal decision regarding the applicant's entitlement.

DPA

Cited in the operative part as part of the applicable law used to justify the principal decision.

LATer

Cited in the operative part as part of the applicable law used to justify the principal decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.100 · Lugano 24 maggio 2013/ps · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/28.03.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare, tra gli altri, l’incarto penale ACC __________ (già inc. MP __________), nel frattempo archiviato, riguardante PI 2 – decisione di principio;

premesso che la richiesta datata 26.03.2013 è giunta al Ministero pubblico il 27.03.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28.03.2013;

richiamato lo scritto 4/5.04.2013 del procuratore generale, mediante il quale comunica di non aver particolari osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;

richiamate inoltre le osservazioni 8/9.04.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali comunica che il suo assistito non ha motivi di opposizione alla richiesta dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del __________ PI 2 sfociato dapprima nell’atto di accusa (procedura di rito abbreviato) 10.08.2012 (ACC __________) emanato dal procuratore generale, mediante il quale ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti dell’imputato ed ha sottoposto, per approvazione le proposte di pena ivi descritte, chiedendo di essere convocato al dibattimento [cfr., nel dettaglio, atto di accusa (procedura di rito abbreviato) 10.08.2012, ACC __________].

Con

sentenza 26.09.2012 (passata in giudicato) la Corte delle assise correzionali di __________, presieduta dal giudice Rosa Item, ha approvato il suddetto atto di

accusa, apportando due modifiche (al punto 6. dell’ACC e al punto 1 delle proposte dell’atto di accusa) (inc. TPC __________).

2. Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22.03.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti dell’incarto penale MP __________ (ora ACC __________) riguardante PI 2.

A sostegno della sua richiesta precisa che presso la IS 1 è stato aperto un procedimento penale amministrativo nei confronti di diverse persone del Canton __________ e __________ per sospetto di infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21) in relazione al commercio all’ingrosso di medicamenti / alla violazione di norme

GDP. Secondo le informazioni fornite dal __________ cantonale ticinese diversi incarti penali, tra cui quello riguardante PI 2, potrebbero

contenere informazioni utili per il procedimento penale amministrativo in questione. Il __________ cantonale ticinese si occuperà dell’ispezione degli atti e di fotocopiare gli atti necessari per la IS 1.

3. Come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Corte. PI 2, dal canto suo, non si è opposto alla richiesta.

4. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5. 5.1.

IS

1 è l'autorità centrale svizzera di sorveglianza per gli agenti terapeutici. In qualità di ente di

diritto pubblico della Confederazione, con sede a __________, esso è autonomo nella sua organizzazione e gestione e dispone di fondi propri. IS 1 fa parte del Dipartimento federale dell'interno ed ha iniziato la sua attività il 1°.01.2002 con l’entrata in vigore della LATer. A tutela della salute delle persone e degli animali, IS 1 si assicura che i medicamenti e i dispositivi medici siano efficaci e sicuri. La valutazione approfondita degli agenti terapeutici comprende il riconoscimento tempestivo di nuovi rischi e la realizzazione rapida di misure riguardanti la sicurezza. IS 1 informa puntualmente in modo mirato gli specialisti e il pubblico sui problemi e le nuove conoscenze nel settore degli agenti terapeutici.

Le competenze di IS 1 sono in particolare l'omologazione di medicamenti, le autorizzazioni di esercizio per la fabbricazione e il commercio all'ingrosso nonché le ispezioni, la sorveglianza del mercato di medicamenti e dispositivi medici, il controllo del traffico degli stupefacenti, gli esami analitici di laboratorio sulla qualità del medicamento e l'attività legislativa e la normalizzazione (cfr. __________; cfr. anche la LATer).

5.2.

La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3060 ss.].

Giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer il perseguimento penale nell’ambito della competenza della Confederazione è condotto dalla IS 1 in virtù delle disposizioni della DPA.

La IS 1 può dunque condurre inchieste (che esigono conoscenze tecniche approfondite) ed emanare decreti e decisioni penali. Nella misura in cui sono dati gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3063].

I servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).

Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2 LATer).

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (art. 30 cpv. 1 DPA).

Giusta l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati. Del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (art. 30 cpv. 3 DPA). Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell’ambito di questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità (art. 30 cpv. 4 DPA).

Non va del resto dimenticato che le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione, tra l’altro, della LATer all’IS 1 (IS 1) (art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali del 4.11.2004, RS 312.3).

Infine, l’allora Camera dei ricorsi penali – dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali – nella decisione 16.02.2010 (inc. CRP __________) aveva stabilito che IS 1, essendo un’autorità penale di perseguimento giusta l’art. 90 LATer, non doveva ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione alla richiesta di poter accedere agli atti di un procedimento penale

pendente a carico di diverse persone per contravvenzione aggravata alla LATer ["*(…). Nel presente caso, in base all’art. 90 della

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, l’istante è l’autorità competente per il perseguimento penale delle violazioni della surriferita legge. Trattandosi di un’autorità penale di perseguimento, non deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP, ma ha diritto di accedere agli atti e ricevere copia dei medesimi, in quanto necessario per l’adempimento delle sue attribuzioni penali. (…)*" (decisione 16.02.2010, p. 2, consid. 4., inc. CRP __________)].

5.3.

Alla luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite alla IS 1 e le suddette disposizioni, questa Corte ritiene di dover emanare una decisione di principio.

La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1 – quale autorità di perseguimento penale giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso

il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover

ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (in applicazione della LATer) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).

Va da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale (art. 61 LATer).

In caso di dubbio, la IS 1 può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione.

6. Per quanto interessa la fattispecie in esame, IS 1 può dunque rivolgersi direttamente al Ministero pubblico, autorità alla quale viene ritornata, per evasione, la presente istanza.

7. Stante la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LATer, la DPA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera