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60.2013.10 • TRAP TI 60.2013.10 Generato dall'IA

Request for Inspection of Closed Criminal Case File by Former Party to Proceeding

Numero d'incarto 60.2013.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, previously convicted by a final judgment in 2006 for attempted fraud and misleading justice related to a falsely reported catalytic converter theft, requested a copy of the original indictment decree. The Court of Criminal Appeals, noting that the request was favorably recommended by the Public Prosecutor, granted the request based on the principle codified in the Judicial Organization Law (Art. 62 para. 4 LOG), which allows inspection and copying of closed criminal case files to those justifying a legitimate legal interest, and further relying on preparatory work suggesting that former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to possess such a legitimate interest, irrespective of specifically stating the reasons for their request.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Request for Inspection of Closed Criminal Case File by Former Party to Proceeding: The Court of Criminal Appeals, noting that the request was favorably recommended by the Public Prosecutor, granted the request based on the principle codified in the Judicial Organization Law (Art. 62 para. 4 LOG), which allows inspection and copying of closed criminal case files to those justifying a legitimate legal interest, and further relying on preparatory work suggesting that former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to possess such a legitimate interest, irrespective of specifically stating the reasons for their request.

Parole chiave

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atti penali sopralluogo tentata truffa accusa chiusura dell'istruzione penale truffa Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was explicitly cited in the preamble to the ruling as the legal basis for granting the request to access case files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the final orders (Order 1) as the basis for accepting the request.

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Testo completo

Incarto n. 60.2013.10 · Lugano 21 gennaio 2013/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19.12.2012/9.01.2013 presentata da

IS 1 tendente ad ottenere copia del decreto di accusa emanato a suo carico il 9.10.2006 (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 19.12.2012

è giunta al Ministero pubblico il 20.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 7/9.01.2013, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che, visti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.07.2006 (inc. MP __________) e gli art. 207/208 CPP TI, il 9.10.2006 l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di tentata truffa "*per avere, a __________ nel luglio 2006, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della Compagnia di __________ __________ di __________, denunciando il furto di due catalizzatori del tubo di scappamento del valore di CHF 2'489.85 al fine di incassare quale risarcimento il controvalore della refurtiva, non riuscendo nell’intento perché la Polizia cantonale scoprì le sue intenzioni*" e di sviamento della giustizia "*per avere, a __________ in data 05 luglio 2006, presso il Posto di Polizia cantonale, denunciato falsamente ai funzionari preposti il furto di due catalizzatori del tubo di scappamento applicati alla vettura __________, come fatto avvenuto a __________, __________, il __________, ben sapendo che il reato non era stato commesso, ma che i catalizzatori erano stati smontati da un garagista in __________ da lui contattato a tale scopo*", ed ha proposto la sua condanna alla pena di settanta cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 20.11.2006;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del predetto decreto di accusa emanato a suo carico (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante IS 1 abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico il suo interesse giuridico legittimo ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________, passato in giudicato il 20.11.2006), poiché, come visto sopra, l’ha interessato personalmente in veste di accusato;

che di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera